Sentenza Nº 09108 della Corte Suprema di Cassazione, 06-03-2020

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:9108PEN
Judgement Number09108
Date06 Marzo 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLOCCO Giulio, nato il 13/06/1951 a Rosarno
SPANO' Aurora, nata il 25/01/1947 a Rosarno
SECOLO Gaetano Antonio, nato il 16/09/1957 a Rosarno
SECOLO Antonio, nato il 15/10/1963 a Rosarno
avverso la sentenza del 20/04/2018 della Corte di Appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sante Spinaci,
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Pasquale A.M. Galati, Avv. Guido Contestabile, Avv.
Fabio Lorenzini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9108 Anno 2020
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
Data Udienza: 21/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 20/04/2018 la Corte di Appello di Reggio
Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi che aveva
dichiarato Bellocco Giulio e Spanò Aurora responsabili dei reati di:
a)
associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata
'ndrangheta,
per aver partecipato all'articolazione nota come cosca Bellocco, operante in
Rosarno, San Ferdinando, Emilia Romagna e Lombardia (capo A);
b)
usura ai danni di Secolo Antonio (capo QQ);
c)
estorsione aggravata ai danni di Secolo Antonio e Secolo Gaetano
Antonio, per avere, al fine di procurarsi il profitto del prestito usurario di cui al
capo QQ, con ripetute minacce di morte, atti intimidatori e percosse, costretto
le persone offese a cedere la proprietà della palazzina sita in Rosarno, alla via
Provinciale 180 (capo RR);
la sola Spanò responsabile altresì dei reati di:
d)
estorsione aggravata ai danni di Secolo Stefania Rita, dipendente
dell'esercizio commerciale "Animai Zoo Dog House", che costringeva a
consegnare materiale senza corrispettivo (Capo TT);
e)
violenza privata aggravata dal metodo mafioso ai danni di Naccari
Maria Grazia, compagna di cella presso la Casa Circondariale di Reggio
Calabria, che costringeva a rifarle il letto, servirle il pasto e pulire i servizi
igienici (capo UU);
f)
violenza privata aggravata dal metodo mafioso ai danni di Calarco
Saveria, compagna di cella presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria,
che costringeva a rifarle il letto, servirle il pasto, praticarle dei massaggi e
pulire i servizi igienici (capo VV);
g)
lesioni personali aggravate dalla premeditazione e dall'art. 7 dl.
152/91, per avere, in concorso con Bellocco Carmelo e con altri soggetti allo
stato ignoto, ordinato l'aggressione ai danni di Caminiti Antonio, colpito con
calci, pugni e con l'uso di un casco da motocicletta (capo WW);
h)
estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di Sisinni Giuseppe,
titolare del ristorante "La Rosa dei Venti" in San Ferdinando, che costringeva a
consegnarle pietanze senza corrispettivo (capo BBB).
In parziale riforma, la Corte di Appello ha escluso la recidiva,
rideterminando l'originaria pena di 18 anni di reclusione in anni 17 di
reclusione nei confronti di Bellocco Giulio, e l'originaria pena di anni 25 in anni
23 e mesi 6 di reclusione nei confronti di Spanò Aurora.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
La Corte di Appello ha inoltre dichiarato Secolo Gaetano Antonio e Secolo
Antonio responsabili del reato di favoreggiamento aggravato dal fine di
agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata
'ndrangheta,
ed in
particolare l'articolazione nota come cosca Bellocco, operante in Rosarno, San
Ferdinando, Emilia Romagna e Lombardia, per avere aiutato gli esponenti
della cosca ad eludere le indagini (capi EEE e FFF), rendendo dichiarazioni
mendaci ai CC di Gioia Tauro, in relazione ai prestiti usurari ricevuti da
Bellocco Giulio e Spanò Aurora; in parziale riforma, ha rideterminato la pena
in anni due di reclusione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
Bellocco
Giulio
e
Spanò Aurora,
con due distinti ma pressoché identici atti degli Avv.
Pasquale Antonio Maria Galati (per entrambi) e Vincenzo Borgese (per
Bellocco), deducendo sette motivi di ricorso comuni ad entrambi, e la sola
Spanò ulteriori cinque, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.
pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo motivo viene dedotta la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione al reato di associazione per delinquere di cui al capo
A: si lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, eluso mediante la
tecnica del rinvio alla sentenza di primo grado, e si contesta l'esistenza ed
operatività di una consorteria operante in San Ferdinando autonoma rispetto
alla cosca Bellocco di Rosarno, affermata sulla base di una serie di elementi
valorizzati dalla Corte territoriale, ma ritenuti invece privi di valenza
dimostrativa.
Con particolare riferimento a Bellocco Giulio, inoltre, la sua "presenza
muta" accanto ad Aurora Spanò in tutte le vicende contestate è stata
valorizzata per affermarne la caratura mafiosa ed il concorso.
Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale abbia al contrario
sottovalutato alcuni significativi elementi dimostrativi dell'inesistenza
dell'articolazione sanferdinandese della cosca, e l'estraneità di Bellocco Giulio
e Spanò Aurora a contesti di criminalità mafiosa.
a) in primo luogo, l'omessa indicazione della
'ndrina
di San Ferdinando
quale componente della società di Rosarno da parte di Domenico Oppedisano,
successivamente nominato "Capo Crimine" della "Provincia", nel corso del
colloquio con Nesci Bruno captato il 30 dicembre 2008; eppure il vecchio boss
aveva indicato i vari esponenti delle
'ndrine
che componevano la predetta
"Società", ed aveva incontrato tantissimi
'ndranghetisti,
dopo la sua nomina,
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