Sentenza Nº 08825 della Corte Suprema di Cassazione, 22-02-2017

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:8825PEN
Date22 Febbraio 2017
Judgement Number08825
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Galtelli Cristian, nato a San Secondo Parmense il 29/07/1973
avverso l'ordinanza del 24/05/2016 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Alessandro Maria Andronio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Penale Sent. Sez. U Num. 8825 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 27/10/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 18 gennaio 2012 resa all'esito di giudizio abbreviato, il
Tribunale di Parma ha condannato Cristian Galtelli alla pena di un mese di
reclusione e euro 50 di multa, in relazione al delitto di tentato furto
pluriaggravato di un telefono cellulare (così diversamente qualificata l'originaria
imputazione di furto consumato), con esclusione della contestata recidiva,
applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e
62-bis
cod. pen., ritenute
prevalenti sulle aggravanti di cui all'art. 625, n. 2 e 7, cod. pen., ed applicazione
della diminuente per il rito.
Il Tribunale, dopo avere esposto le ragioni alla base della derubricazione,
della concessione delle predette attenuanti con giudizio di prevalenza e
dell'esclusione della recidiva, ha determinato il trattamento sanzionatorio — «visti
e valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p.» — partendo da una pena base di
mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa e ha negato la concessione dei
benefici di legge, richiamando i precedenti penali, indicati come ostativi.
2.
Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha presentato appello,
lamentando che il Tribunale, nella quantificazione della pena, avesse posto come
pena-base una condanna elevata, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,
ed eccessiva in considerazione delle modalità del fatto. Su tali basi, ha formulato
le seguenti richieste: rideterminazione della pena in senso favorevole
all'imputato; applicazione del minimo della pena; prevalenza delle attenuanti
sulle contestate aggravanti; applicazione della diminuente per il rito, concessione
dei benefici di legge.
3.
Con ordinanza del 24 maggio 2015, emessa d'ufficio ai sensi dell'art. 591,
comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bologna ha dichiarato
inammissibile l'appello dell'imputato, rilevando che l'impugnazione constava della
mera richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione
delle modalità del fatto» e che le richieste risultavano palesemente deficitarie,
sia con riferimento ad elementi oggettivi di valutazione, sia per i profili di critica
rispetto alle argomentazioni del Tribunale.
4.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando
la ritenuta genericità dell'atto d'appello, poiché, avendo lamentato l'eccessività
della pena nonostante la derubricazione del reato e la mancata concessione delle
attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, non era
necessaria «una esposizione lunga, prolissa e maggiormente specifica».
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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