Sentenza Nº 08770 della Corte Suprema di Cassazione, 22-02-2018

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:8770PEN
Date22 Febbraio 2018
Judgement Number08770
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mariotti Furio, nato a Firenze il 14/01/1950
avverso la sentenza del 07/12/2015 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Maria Vessichelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo sollevarsi la questione di legittimità
costituzionale dell'art.
590-sexies
cod. pen.; in subordine l'annullamento con
rinvio ai soli effetti civili;
udito il difensore della parte civile, avv. Vito Di Bernardino, che ha concluso
chiedendo la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Piermatteo Lucibello, che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso; in subordine, l'annullamento senza rinvio
Penale Sent. Sez. U Num. 8770 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: VESSICHELLI MARIA
Data Udienza: 21/12/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
per essere il reato estinto per prescrizione; in ulteriore subordine sollevarsi la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-
sexies
cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione Furio Mariotti avverso la sentenza
della Corte di appello di Firenze in data 7 dicembre 2015 con la quale è stato
confermato, nei suoi confronti, il giudizio di responsabilità pronunciato dal
Tribunale di Pistoia con riferimento all'imputazione di lesioni personali colpose.
1.1. Al ricorrente, nella qualità di medico specialista in neurochirurgia in
servizio presso l'ambulatorio del Centro Fisioterapico Vignali di Pistoia, è stato
addebitato il comportamento omissivo ingiustificatamente tenuto dopo alcune
visite del paziente Giuseppe Peloso, nell'ottobre del 2008. Un comportamento
contestato come caratterizzato da negligenza, imprudenza e imperizia e
consistito nel non avere effettuato tempestivamente la diagnosi della sindrome
da compressione della "cauda equina", con conseguente considerevole
differimento nella esecuzione - avvenuta ad opera di altro medico specialista,
successivamente interpellato dalla persona offesa - dell'intervento chirurgico per
il quale vi era, invece, indicazione di urgenza, in base alle regole cautelari di
settore.
L'intervento doveva essere finalizzato alla decompressione della cauda e,
per l'effetto, avrebbe dovuto impedire che la prolungata compressione in atto
procurasse al paziente effetti poi riscontrati, e cioè un rilevante
deficit
sensitivo-
motorio con implicazioni dirette sul controllo delle funzioni neurologiche
concernenti l'apparato uro-genitale e di quelle motorie del piede destro.
1.2. In punto di fatto, era rimasto accertato che il ricorrente, in occasione
della prima visita del 9 ottobre 2008, nella quale il paziente aveva manifestato
forti dolori alla schiena, aveva prescritto una terapia farmacologica e richiesto
una elettromiografia; in occasione della seconda visita, a distanza di una
settimana, non avendo il Peloso eseguito l'esame diagnostico, il medico aveva
prospettato, in ragione del persistere dei forti dolori, la eventuale necessità di un
intervento chirurgico con inserimento di dischetti in silicone fra le vertebre; in
occasione della terza visita del 23 ottobre, verificata la esecuzione dell'esame
prescritto, il ricorrente aveva diagnosticato un'ernia in L2 e consigliato un
intervento chirurgico per la relativa asportazione.
Il paziente aveva chiesto una pausa per riflettere ma la stessa notte (tra il
23 e il 24 ottobre) aveva accusato una marcata ingravescenza del quadro clinico,
evidenziata da sintomi allarmanti di incontinenza fecale, notevole difficoltà nella
motilità degli arti inferiori ed infine perdita dello stimolo ad urinare.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
L'indomani mattina, sollecitata telefonicamente all'imputato una visita in
ragione della nuova e più preoccupante condizione in cui versava, il Peloso
l'aveva potuta ottenere non prima di una settimana, il 30 ottobre, ma, giunto in
ritardo all'appuntamento, non aveva rinvenuto il medico. Questi, raggiunto
telefonicamente per rimarcare la persistenza della sintomatologia invalidante,
aveva replicato di poterlo operare non prima del mese successivo e di insistere
nella terapia farmacologica, non accennando ad alcuna problematica legata
all'urgenza, ma indicando il Pronto soccorso per la ricerca di un rimedio ai dolori.
Una ricostruzione, quella appena ricordata, accreditata in base al racconto della
persona offesa, che i giudici di primo e secondo grado hanno reputato affidabile
sia per intrinseca coerenza, sia perché confortato dalla deposizione della teste
Algozzino, sebbene in contrasto con la prospettazione dell'imputato che invece
aveva affermato di non essere stato reso edotto, nella telefonata del 24 ottobre,
della gravità dei nuovi sintomi.
Ritenutosi non adeguatamente seguito, il paziente si era rivolto ad altro
sanitario, l'ortopedico dott. De Biase, il quale a sua volta, fissato in tre giorni
l'appuntamento ed effettuata la diagnosi di "sindrome della cauda", nonché
verificata l'urgenza dell'intervento di competenza neurochirurgica, aveva
indirizzato il Peloso al CTO di Firenze ove, eseguita una TAC, questi era stato
operato, in via d'urgenza, nella notte tra il 4 e il 5 novembre.
L'intervento era consistito nella decompressione della cauda ed exeresi di
una grossa ernia discale espulsa.
1.3. A seguito dell'intervento, ed a distanza di circa due mesi, era stata
accertata, mediante consulenza tecnica, la permanenza di una serie di gravi
sintomi e quindi di un danno neurologico a carico delle funzioni sfinteriche, della
sensibilità perineale e della motilità del piede destro, ritenuti effetto della
prolungata compressione delle fibre della "cauda equina", non prontamente
contrastata con intervento chirurgico urgente. Questo sarebbe intervenuto tardi
a causa del differimento della visita finalizzata alla diagnosi, ritardo quest'ultimo
a sua volta dovuto alla sottovalutazione, imputata al ricorrente, dei gravi e
allarmanti sintomi da ultimo manifestatisi nel paziente, pur affetto da
lombosciatalgia cronica per la quale era da tempo seguito dal Mariotti stesso.
In conclusione, il ritardo colpevole del Mariotti veniva quantificato almeno
nei sei giorni fatti inutilmente decorrere tra il momento in cui il paziente gli
rappresentò i gravissimi sintomi neurologici e quello in cui ritenne di far cadere
l'appuntamento per la verifica della situazione, senza peraltro, neppure in quella
occasione, prospettare la necessità di un pronto intervento chirurgico.
Nella sentenza di primo grado, inoltre, veniva verificata positivamente la
configurabilità del nesso di causalità ed esclusa la causa di non responsabilità
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT