Sentenza Nº 08700 della Corte Suprema di Cassazione, 11-05-2020

Presiding JudgeDI IASI CAMILLA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:8700CIV
Judgement Number08700
Date11 Maggio 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 24255/2013 proposto da:
La Musa Ceramiche s.r.I., in precedenza "La Musa ceramiche di Brucculeri
Giulia Anna" (C.F.: 04479990824), in persona del suo amministratore
unico e legale rappresentante
pro tempore
Giulia Brucculeri,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso,
dall'Avv. Prof. Alessandro Dagnino del Foro di Palermo (C.F. : DGN LSN
76B02 G273 S) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto
difensore in Roma, alla piazza Benedetto Cairoli n. 2;
- ricorrente -
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.p.a., già SERIT SICILIA S.p.a., quale Agente
della Riscossione per la Provincia di Palermo (C.F.: 00833920150; P.IVA:
04739330829), con sede legale in Palermo alla via E. Morselli n. 8, in
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8700 Anno 2020
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 11/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione della società Avv.
Lucia Di Salvo, giusta la nomina da parte dell'Assemblea dei soci del 20
maggio 2013, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Giovanni Di Salvo
(C.F: DSL GNN 44529 G273L), come da procura speciale in calce al
controricorso;
- controricorrente - ricorrente incidentale -
-
avverso la sentenza n. 44/25/2013 emessa dalla CTR Sicilia in data
07/03/2013 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica dell'8/10/2019 dal
Consigliere Dott. Andrea Penta;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott. Giovanni
Giacalone nel senso dell'accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale e della declaratoria di assorbimento di quello incidentale.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato alla "Serit Sicilia s.p.a." il 15.11.2010 la "La Musa
Ceramiche s.r.l." impugnava il preavviso di fermo di beni mobili registrati
n. 296 2010 0000055157 ad essa notificato il 15.9.2010, con cui era stata
invitata a pagare, entro venti giorni dalla ricezione, la complessiva somma
di C 652.026,07 (comprensiva di interessi di mora, aggi, spese di notifica
e spese di iscrizione), con l'avvertimento che, trascorso inutilmente detto
termine, sarebbe stata attivata la procedura di fermo amministrativo di
un'automobile alla stessa intestata.
Si costituiva tardivamente in giudizio la "SERIT SICILIA s p.a.", chiedendo
il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese di
giudizio.
Con sentenza n. 326/03/11 del 7-29.6.2011 l'adaa Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo dichiarava il proprio difetto di
giurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria indicati nel
preavviso impugnato e rigettava il incorso, compensando integralmente
fra le parti le spese di lite.
Avverso questa sentenza la società contribuente proponeva appello con
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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