Sentenza Nº 08631 della Corte Suprema di Cassazione, 07-05-2020

Presiding JudgeSPIRITO ANGELO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:8631CIV
Date07 Maggio 2020
Judgement Number08631
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 16514-2017 proposto da:
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE
SERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS 34-B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA
PASQUALIN;
Civile Sent. Sez. U Num. 8631 Anno 2020
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 07/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- ricorrente -
contro
CORNELIO ENRICO, rappresentato e difeso da sé medesimo
unitamente all'avvocato MARIO MASSANO, presso il cui studio in
ROMA, VIA OTRANTO 36, è elettivamente domiciliato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3386/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 20/12/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/01/2020 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso;
uditi gli avvocati Andrea Pasqualin ed Enrico Cornelio.
FATTI DI CAUSA
1.
- Il Giudice di pace di Venezia, con sentenza del 25 novembre
2013, respinse l'opposizione che la Società V.E.R.I.T.A.S. (Veneziana
Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi) S.p.A. aveva
proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Enrico
Cornelio per il pagamento della complessiva somma di euro 156,38,
oltre
accessori,
quale
restituzione
degli
importi
dall'ingiunta
indebitamente incassati a titolo di i.v.a. nelle bollette di utenza
domestica sulla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A. 1) e sulla Tariffa di
Integrata Ambientale (T.I.A. 2) nel periodo compreso tra aprile 2003 e
novembre 2012.
2.
- Avverso tale sentenza interponeva appello la V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A., insistendo, inizialmente, per l'assoggettabilità ad i.v.a. di
entrambe le T.I.A. (1 e 2), per poi concentrare il gravame soltanto sulla
affermata debenza dell'Iva sulla T.I.A. 2, a partire dall'anno 2011.
Ric. 2017 n. 16514 sez. SU - ud. 28-01-2020
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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