Sentenza Nº 08433 della Corte Suprema di Cassazione, 30-04-2020

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:8433CIV
Date30 Aprile 2020
Judgement Number08433
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 8433 Anno 2020
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 30/04/2020
SENTENZJ!~
sul
ricorso
17223/2018
proposto
da:
Wycon
S.
p.
a., già
Wjcon
S.
r.I., i n
persona
del lega le ra
ppresen.tantc
pro
tempore,
elettivamente
domiciliata
in Roma, Via
G.
Puccini n
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presso
lo
studio
dell'avvocato
Ferri
Mario,
che la
rappresenta
e
difende
unitamente
agli
avvocati
Cardillo
Oreste,
Ghidini
Gustavo,
Mergati
Marco,
giusta
procura
a
margine
del
ricorso;
-ricorTen te -
contro
Kiku
S.p.J.,
in
persona
del
legale
rappreser1tante
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domiciliata
in
Roma,
Via
Lorenzo
Magalotti
n.15,
presso
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lo studio dell'avvocato Mioli Barbara, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Ghiretti Fabio, Bonelli
Giacomo, Ricolfi
Marco, Mondini Giorgio, giusta procura in calce al controricorso
e
ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
Wycon S.p.a., già
Wjcon S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Puccini n.10,
presso lo studio dell'avvocato Ferri Mario, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Cardillo Oreste, Ghidini
Gustavo, Mergati
Marco,
giusta procura a margine del ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1543/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
pubblicata il 26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/02/2020 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
udito il
P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO
LUCIO che ha concluso per il ricietto del ricorso principale,
inammissibilità del ricorso incidentale;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Ghidini Gustavo e Mergati
Marco
che si riportano;
uditi, per il controricorrente, l'Avvocato Ricolfi Marco e Bonelli Giacomo
che si riportano.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n.1543/2018, depositata in
data 26/3/2018, — in controversia promossa, con citazione del 2013,
dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Impresa, dalla Kiko spa, azienda operante nel settore della produzione
e
commercializzazione di prodotti cosmetici e di profumeria, che aveva
affidato, nel
2005, allo Studio Iosa Ghini Associati srl il
compito di
realizzare una nuova progettazione dei propri negozi e che era
titolare, dal luglio 2006, di un relativo modello dal titolo
«Design di
arredi di interni per negozi monomarca Kiko-Make-Up-Milano»,
nei
confronti della concorrente Wjcon spa, al fine di sentire accertare
l'illecito perpetrato da quest'ultima,
ex
art.2598 nn. 1, 2 e 3, a causa
dell'indebita ripresa, nell'allestimento dei suoi negozi, degli elementi,
aventi originale combinazione nel loro insieme,
caratterizzanti
i punti
vendita della Kiko,
dello sfruttamento del
lay-out,
frutto di anni di
investimento e ricerca, e della concorrenza parassitaria, determinata
dall'imitazione continuativa e sistematica delle iniziative dell'attrice,
nonché la violazione dei diritti esclusivi di realizzazione economica
di
essa Kiko sul progetto di architettura commissionato e realizzato nel
2006, relativo ai negozi, ex art.2 n. 5 L.A., con conseguenti pronunce
inibitorie e risarcitorie, —
ha parzialmente riformato la decisione di
primo grado dell'ottobre 2015, che aveva accolto, in parte, le domande
attrici
(quelle
ex
art.2 n. 5 L.A. ed
ex
art.2598 n.3 c.c.), respinte le
altre (quelle
ex
art.2598 nn. le 2 c.c.„ per imitazione confusoria ed
appropriazione di pregi), con inibitoria alla Wjcon dell'ulteriore
utilizzazione, nei negozi della propria
catena commerciale, del diritto
autorale di
sfruttamento economico di titolarità della
Kiko, relativo al
progetto di architettura di
interni d&
concept-store,
fissando una
penale di C 10.000,00 «per ogni negozio che risulterà mantenere
ancora detti arredamenti oltre il sessantesimo giorno dalla notifica in
forma esecutiva»
della sentenza, e condannando la convenuta al
risarcimento
dei danni, quantificato in C 716.250,00, già attualizzati
alla data della sentenza.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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