Sentenza Nº 08241 della Corte Suprema di Cassazione, 28-04-2020

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:8241CIV
Judgement Number08241
Date28 Aprile 2020
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 402-2016 proposto da:
GHIDELLI EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato VITTORIO MENDITTO;
- ricorrente -
contro
Civile Sent. Sez. U Num. 8241 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: RUBINO LINA
Data pubblicazione: 28/04/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo
studio dell'avvocato ENRICO DEL PRATO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GIOVANNI GORI;
- con troricorrente -
avverso la sentenza n. 1805/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, depositata il 18/05/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020
dal Consigliere LINA RUBINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'affermarsi la natura di condizione di
procedibilità della domanda giudiziale del tentativo di conciliazione nelle
controversie in materia di telecomunicazioni, con restituzione del ricorso alla
Sezione di provenienza;
uditi gli avvocati Vittorio Menditto e Roberta Crescentini per delega
dell'avvocato Enrico del Prato.
FATTI DI CAUSA
1.
Emilio Ghidelli conveniva in giudizio Telecom Italia s.p.a. davanti al Giudice
di pace di Arienzo, denunciando la nullità della clausola contrattuale che
prevedeva una penale per il recesso anticipato dal contratto di
somministrazione del servizio telefonico in quanto vessatoria, richiamando
l'art. 1, comma 3, del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7 (c.d. decreto Bersani bis) a
tutela della libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici ed il
combinato disposto degli artt. 33 e 36 del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del
Consumo) e, in sede di comparsa conclusionale, gli artt. 1341-1342 c.c..
2.
Telecom nel costituirsi eccepiva preliminarmente l'improponibilità della
domanda per non aver il Ghidelli provveduto ad espletare, prima
dell'introduzione del giudizio, l'obbligatorio tentativo di conciliazione, oltre
alla incompetenza territoriale dell'A.G. adita.
3.
Il Giudice di Pace, rigettate entrambe le eccezioni, di improponibilità e di
incompetenza territoriale, sollevate da Telecom, dichiarava la nullità per
Ric. 2016 n. 00402
sez.
SU - ud. 14-01-2020
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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