Sentenza Nº 08240 della Corte Suprema di Cassazione, 28-04-2020

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:8240CIV
Date28 Aprile 2020
Judgement Number08240
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 26180-2015 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 3, presso lo studio
dell'avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 8240 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: RUBINO LINA
Data pubblicazione: 28/04/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
NOATEL S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1375/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 27/02/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020
dal Consigliere LINA RUBINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Massimo Zaccheo.
I FATTI DI CAUSA
1. - La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1375/2015, rigettando
l'impugnazione proposta da Telecom Italia s.p.a. (d'ora innanzi, Telecom)
nei confronti della società Noatel s.p.a. (già Karupa s.p.a.), ha
integralmente confermato la sentenza n. 181/2013 con la quale il Tribunale
di Roma, nel revocare il decreto ingiuntivo emesso, aveva dichiarato
improcedibile la domanda di pagamento azionata da Telecom in via
monitoria nei confronti di Karupa (oggi Noatel), in relazione al corrispettivo
per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile, per il mancato
espletamento, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, del
tentativo obbligatorio di conciliazione (previsto dall'art. 1 comma 11 della
legge n. 294/1997 e dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni 182/02/CONS).
1.1.- La Corte d'appello individua il
thema decidendum nella questione se il
ricorso ex art. 633 c.p.c. debba o meno essere preceduto dal tentativo di
conciliazione, come statuito dalla legge n. 249 del 1997 nonché, con atto
normativo secondario di natura esecutiva, dal regolamento AGCOM
182/02/CONS. La corte territoriale dà risposta affermativa al quesito,
valorizzando il tenore letterale dell'espressione contenuta nell'art. 4 della
legge citata, secondo la quale "il
ricorso giurisdizionale
non può essere
proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di
Ric. 2015 n. 26180
sez. SU -
ud. 14-01-2020
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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