Sentenza Nº 07969 della Corte Suprema di Cassazione, 20-04-2020

Presiding JudgeAMENDOLA ADELAIDE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:7969CIV
Date20 Aprile 2020
Judgement Number07969
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 15681 del ruolo generale
dell'anno 2018, proposto
da
REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), in persona
del Presidente, legale rappresentante
pro tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C. F. : 80224030587)
-ricorrente-
nei confronti di
BENEVENGA Diana (C.F.: BNV DNI 64E46 B622W)
rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Cerrone (C.F.: CRR
GLI 65L12 G482C)
ge.
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di L'Aquila n.
277/2018, pubblicata in data 30 marzo 2018 (notificata in da-
ta 10 aprile 2018);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 10 gennaio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
Ric. n. 15681/2018 - Sez. 3 - Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza - Pagina 1 di 30
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7969 Anno 2020
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO
Data pubblicazione: 20/04/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-
nerale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
l'Avvocato dello Stato Gianni De Bellis, per la Regione ricor-
rente.
Fatti di causa
Diana Benevenga ha agito in giudizio nei confronti della Re-
gione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati
dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cin-
ghiale avvenuta su una strada pubblica, in località San Valen-
tino in Abruzzo Citeriore.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Pescara.
Il Tribunale di L'Aquila ha confermato la decisione di primo
grado.
Ricorre la Regione Abruzzo, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la Benevenga.
È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi-
glio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380
bis
c.p.c., in
quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad
essere dichiarato fondato.
Successivamente è stata disposta la trattazione in pubblica
udienza.
La Regione ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.
378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Il motivo di ricorso proposto dalla Regione Abruzzo
Con l'unico motivo del ricorso si denunzia
«Violazione e falsa
applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): Viola-
zione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9
Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 2043 c.c. Erronea
imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla
fauna selvatica alla Regione ricorrente».
Ric. n. 15681/2018 - Sez. 3 - Ud. 10 gennaio 2020 - Sentenza - Pagina 2 di 30
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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