Sentenza Nº 07790 della Corte Suprema di Cassazione, 14-04-2020

Presiding JudgeSORRENTINO FEDERICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:7790CIV
Judgement Number07790
Date14 Aprile 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2290
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7790 Anno 2020
Presidente: SORRENTINO FEDERICO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 14/04/2020
SENTENZA
sul
ricorse
24162-2012
proposte
ca:
SSFAFINI
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elettivame:1te
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ROMA
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e
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dall'avvocato
WALTE~ TAM~ETTA
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in
-
ricorrente
-
contro
AGENZIA
DELLE
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DIREZICNS
P~ov=~CIALE
LATINA
in
pe:::-so~a
del
Direttore
ero
tempcr~,
ele::tivamente
domiciliato
in
ROMA
VIA DEI
POR~OGHESI
12,
presso
l'
}\VVOCATURZ\
GENERALE
DELLO
STP,TO,
cbe
lo
rappresenta
e
difende;
-
controricorrente
-
avverso
la
sentenza
n.
170/2012
della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
di
LATINA,
depositata
il
14/05/2012;
udita
la
relazione
della
causa
svolta
nella
pubblica
ualenza
del
23/10/2019
dal
Consigliere
Dott.
GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito
il
P.M.
in
persona
del
Sostituto
Procuratore
Generale
Dott.
IMMACOLATA
ZENO
che
ha
concluso
per
il
rigetLO
del
ricorso;
udito
per
il
ricorrente
l'Avvocato
TAMMETTA
che
si
riporta
agli
atti
e
deposita
una
cartolina
A/R;
udiLo
per
il
conLroricorrente
l'avvoca~o
FARACI
che
si
riporLa
agli
scriLti.
N.R.G.24162/2012
FATTI DI CAUSA
All'esito di una verifica fiscale l'Agenzia delle Entrate notificava a
Serafini Maurizio, esercente
attività
ausiliaria di intermediazione
finanziaria, un avviso di accertamento,
per
l'anno di imposta 2006, con il
quale
determinava
nella
maggiore
somma di euro
293.917
il reddito
dichiarato in
euro
57.519;
la
rettifica era conseguente
al
disconoscimento
di spese di rappresentanza
per
euro
10.554
e di spese per prestazioni di
servizi pari ad
euro
220.000,
ritenute
dall'Ufficio non inerenti o non
documentate.
Serafini Maurizio proponeva ricorso alla Commissione
tributaria
provinciale di Latina che lo rigettava con sentenza
n.378
del 2011.
Serafini proponeva appello alla Commissione
tributaria
regionale del
Lazio-Sez. staccata di Latina che lo rigettava con sentenza n .170 del 14
maggio
2012.
In
particolare il giudice di appello ribadiva l'infondatezza
della eccezione di nullità dell'avviso di accertamento
per
difetto
di
motivazione
e riteneva non probante
la
documentazione prodotta dal
ricorrente
(
fatture
e
contratto
di
fornitura
di servizi finanziari stipulato
dal
contribuente
con
la
società Studio Alfa
srl.)
a giustificazione delle
spese di
euro
220.000
per "prestazioni di servizi".
Contro
la
sentenza di appello Serafini Maurizio propone ricorso per
cassazione sulla base di sette
motivi
( sei nella numerazione del ricorso
perché il
motivo
n.4
è
ripetuto
due
volte).
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di
dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso. Deposita
memoria
con
la
quale eccepisce il giudicato esterno sulla questione
relativa alla indeducibilità dei costi aventi
titolo
nel
contratto
asseritamente
stipulato
dal
contribuente
con
la
società Alfa srl , giudicato
esterno
formatosi
a seguito del deposito della sentenza della Corte di
cassazione
n.26992
del
19.12.2014
che
ha
rigettato
il ricorso proposto da
Serafini Maurizio avverso
la
sentenza della C.T.R. del Lazio
n.168
del 14
maggio
2012,
che
rigettando
l'appello del
contribuente
aveva
confermato
l'avviso di accertamento
per
l'anno di imposta
2004,
avviso basato sulle
medesime circostanze su cui si fonda l'accertamento relativo all'anno di
imposta
2006
oggetto
del presente giudizio.
l
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
Il
ricorso è infondato.
l.
Il
primo
motivo
denuncia
:"In
merito
alla eccepita omessa
motivazione
dell'avviso di accertamento. Omessa, insufficiente o
contraddittoria
motivazione
della sentenza
impugnata
circa un
fatto
controverso e decisivo
per
il giudizio
(art.360
n.S cod.proc.civ
)".
Il
motivo
è inammissibile per violazione del principio di
autosufficienza, poiché il ricorrente non
ha
riprodotto
la motivazione
dell'avviso di
accertamento
precludendo a questa Corte
la
verifica della
fondatezza della censura
dedotta.
Il
motivo
è comunque infondato.
Il
giudice di
merito
ha
rigettato,
con adeguata motivazione,
l'
eccezione di
nullità
dell'avviso di accertamento
per
difetto
di motivazione, avendo
rilevato che
l'atto
impositivo
era
ritualmente
motivato
con l'indicazione
delle ragioni giuridiche del recupero dei costi
indebitamente
dedotti,
poiché
riferiti
a spese di rappresentanza e spese
per
prestazioni di servizi
prive del requisito di inerenza ovvero non
giustificate
da idonea
documentazione;
peraltro
la
sentenza impugnata contiene l'affermazione
che l'Ufficio ha
fatto
riferimento
all'art.109
TUIR quale norma prescrittiva
dei requisiti richiesti
per
la
deducibilità dei componenti negativi del
reddito.
2.II secondo
motivo
denuncia:
"In
merito
alla
attività
svolta dal
contribuente,
nonché alle risultanze del registro delle imprese. Omessa
insufficiente e
contraddittoria
motivazione circa un
fatto
controverso e
decisivo
per
il giudizio
(art.360
n.S cod.proc.civ
)",
nella parte in cui il
giudice di appello
ha
ritenuto
che
l'attività
svolta dal contribuente fosse
quella di
intermediario
finanziario.
Il
motivo
è
infondato.
Il
giudice di
merito
ha
argomentato
che
l'attività
svolta dal
contribuente
non era quella di
"manager",
come da lui
preteso ( a giustificazione postuma delle "spese
per
servizi"
di euro
220.000),
ma era quella di
intermediario
finanziario, come risultante dal
codice di
attività
indicato nella dichiarazione dei
redditi,
dalla visura
dell'Anagrafe
tributaria
e dal registro della Camera di Commercio.
3.II terzo
motivo
denuncia:"Rinvio acritico alla motivazione della
sentenza di
primo
grado
.Nullità della sentenza
per
violazione
dell'art.36
2
d.lgs.
n.546/1992,
dell'art.118
disp.att.cpc
e
dell'art.111
Cost.(art.360
n.4
cod.proc.civ
)"
Il
motivo
è infondato. Dalla sentenza
impugnata
si rileva che il
giudice di appello
ha
esplicitato le ragioni
per
le quali
ha
ritenuto
di
condividere le
motivazioni
già espresse dal giudice di
primo
grado, così
utilizzando
legittimamente
la modalità di motivazione
per
relationem
(Sez. 3, Sentenza n.
15483
del
11/06/2008;
Sez.
6-5
n.11138
del
2011).
4.II
quarto
motivo
denuncia: "Omessa pronuncia sulla rilevanza ai fini
della decisione delle
fatture
depositate nel giudizio di
primo
grado. Nullità
della sentenza
per
violazione
dell'art.36
d.lgs.
n.546/1992,
dell'art.118
disp.att.cpc
e
dell'art.111
Cost.(art.360
n.4 cod.proc.civ
)",
in
quanto
il
giudice non si è pronunciato sulla rilevanza delle
fatture
prodotte
nel
giudizio di
primo
grado relative alle prestazioni di servizio svolte dallo
Studio Alfa s.r.l. in
favore
del
contribuente.
4 (bis).Violazione
dell'art.2704
cod.civ.
(art.360
n.3 cod.proc.civ
)",
nella
parte
in cui il giudice di appello
ha
ritenuto
che il
contratto
di
prestazione di servizi
datato
2.1.2002
intercorso
tra
Serafini e la società
Studio Alfa srl non avrebbe alcuna validità giuridica perché privo di
registrazione.
Le
questioni
dedotte
nei
motivi
4 e 4bis devono essere
rigettate
perché su di esse
si
è
formato
il giudicato esterno a seguito della
sentenza di questa Corte
n.26992/2014
che
ha
rigettato
il ricorso
proposto da Serafini Maurizio
contro
la
sentenza della Commissione
tributaria
regionale del Lazio del
14.5.2012,
la
quale aveva
confermato
la
legittimità
dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004.
In
part"icolare il giudice di
legittimità
ha
affermato
che il giudice di
merito
ha
correttamente
ritenuto
inopponibile all'Amministrazione finanziaria il
contratto
di prestazione di servizi intercorso
tra
il
contribuente
e lo Studio
Alfa,
trattandosi
di scrittura privata non autenticata e non registrata,
quindi priva di data certa apponibile ai terzi
(tra
cui il Fisco) a norma
dell'art.2704
cod.civ ..
5. Quinto
motivo:''Violazione
dell'art.32
comma 4
DPR
n.600/73
(art.360
n.3 cod.proc.civ
)"
nella parte in cui i giudici di appello hanno
condiviso
la
tesi dei giudici di
primo
grado secondo cui
la
documentazione
3
prodotta
in giudizio non poteva essere utilizzata perché non esibita
all'Ufficio in sede di verifica.
Il
motivo
è inammissibile in quanto
la
censura di violazione
dell'art.32
n.4 d.P.R. 29
settembre
1973
n.600
risulta nuova, non essendovi traccia
di essa nella sentenza impugnata e non avendo il ricorrente, in violazione
del principio di autosufficienza,
trascritto
il
motivo
di appello contenente
la riproposizione della censura in oggetto.
E'
ulteriormente
inammissibile
perché non coglie
la
ratio
decidendi: il giudice di
merito
non
ha
dichiarato
l'inutilizzabilità della documentazione prodotta nel giudizio di
primo
grado
perché non
previamente
esibita nel corso della verifica , ma ne
ha
affermato
la
irrilevanza probatoria nei confronti della Amministrazione
finanziaria per le ragioni relative alla mancanza di data certa, e
comunque
per
intrinseca
inattendibilità
di essa.
Il
sesto
motivo
deduce: "Omessa pronuncia relativa alla valutazione
della sentenza
n.379/3/2011
emessa ai fini
Irap.
Violazione
dell'art.112
c.p.c.(art.360
n.4
cod.proc.civ
)",
in
quanto
la C.T.R.
ha
omesso di
pronunciarsi sulla rilevanza della sentenza della C.T.P. di Latina ( allegata
all'atto
di appello) che in
altro
giudizio aveva
ritenuto
la
sussistenza del
presupposto di applicazione
Irap
in base alla rilevanza dei costi sostenuti,
indicativi della presenza di una
struttura
organizzativa, individuata,
secondo il
ricorrente,
nello Studio Alfa.
Il
motivo,
nei
termini
in cui è
formulato,
è inammissibile. Con esso
non
si
denuncia alcuna omessa pronuncia ( ex
art.112
cod.proc.civ )
su
un
punto
della domanda
introdotta
con
l'atto
di appello, ma
si
deduce
semmai un vizio di mancanza di motivazione in
riferimento
ad un
elemento
probatorio
documentale
introdotto
nel giudizio di appello,
omissione
astrattamente
riconducibile
al
diverso
parametro
(non
dedotto)
di cui
all'art.360
n.S cod.proc.civ.
In
ogni caso
la
rilevata formazione del
giudicato esterno, sul
punto
relativo alla inidoneità della scrittura privata
priva di data certa a costituire
fatto
impeditivo
della pretesa impositiva ai
fini
Irpef,
preclude ogni
difforme
valutazione sul punto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
4
Rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente
al
rimborso delle spese in
favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro settemiladuecento
oltre
spa.
Così deciso il 23
ottobre
2019.
5

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