Sentenza Nº 07149 della Corte Suprema di Cassazione, 13-03-2020

Presiding JudgeFEDERICO GUIDO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:7149CIV
Date13 Marzo 2020
Judgement Number07149
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 13967/2014 proposto da:
Tirrenia Di Navigazione S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in
persona dei Commissari Straordinari pro-tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Angelo Brofferio 6, presso lo studio
dell'avvocato Bellei Stefania, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Mastropasqua Marco e Vergani Enrico,
giusta procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
Purple Water Limited, in persona dell'amministratore unico e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Crescenzio 103, presso lo studio dell'avvocato Pomarici Romano,
rappresentata e difesa dagli avvocati Porzio Mario, Porzio Vittorio e
Serino Alberto, giusta procura in atti
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 7149 Anno 2020
Presidente: FEDERICO GUIDO
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 13/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto n. 185/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il
23/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2019 dal Consigliere VELLA PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI
ANNA MARIA, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del
terzo motivo del ricorso, il secondo in parte inammissibile, in parte
con enunciazione di principio di diritto;
udito l'Avvocato Enrico Vergani per la ricorrente, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Alberto Serino per il controricorrente, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente, all'esito di c.t.u.,
l'opposizione allo stato passivo della Tirrena Navigazione S.p.a. in
Amministrazione Straordinaria, proposta da Purple Water Ltd. -
quale cessionaria dei crediti di Rimorchiatori Siciliani S.r.l. e Purple
Water Towing Ltd., proprietarie e armatrici dei rimorchiatori "Alce
Nero" e "Garibaldo" - ammettendo al passivo il credito di Euro
979.200,00 (rispetto a quello insinuato di Euro 2.750.000,00) oltre
interessi e rivalutazione monetaria, con il privilegio ex art. 552, n. 4,
cod. nav., a titolo di compenso per l'operazione di salvataggio
intrapresa dai predetti rimorchiatori (in concorso con altre unità dei
Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto di Palermo), ai sensi
dell'art. 1, lett. a) della Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 sul
soccorso in mare, in occasione del sinistro occorso alla motonave
"Vincenzo Florio" (appartenente alla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e
impiegata sulla linea Napoli-Palermo), a seguito di un incendio
scoppiato a bordo verso le ore 3.40 del 29 maggio 2009.
2
1,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Avverso detta decisione Tirrena Navigazione S.p.a. in A.S. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui
l'intimata Purple Water Ltd. ha resistito con controricorso,
proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. Entrambe le
parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria n. 12380 del 9 maggio 2019 questa
Corte, ravvisati i presupposti di cui all'art. 375, comma 2, cod. proc.
civ., ha disposto rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in
pubblica udienza, in vista della quale entrambe le parti hanno
depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Occorre preliminarmente dare atto che alla vicenda in esame è
pacificamente applicabile la Convenzione internazionale di Londra del
28 aprile 1989 sull'assistenza (cd.
Salvage)
-
ratificata e resa
esecutiva in Italia con la legge n. 129 del 12 aprile 1995, in vigore dal
14 luglio 1996 (di seguito, Convenzione) - che, a differenza della
precedente Convenzione di Bruxelles del 1910 in tema di soccorso in
mare, si applica in linea di principio (con le deroghe previste dall'art.
3 per «piattaforme e impianti di trivellazione», dall'art. 4 per le navi
da guerra o di Stato che beneficiano dell'immunità internazionale,
dall'art. 6 per i «contratti di assistenza», fatti salvi l'annullabilità e
modificabilità del contratto ai sensi dell'art. 7 e «l'obbligo di prevenire
o limitare i danni arrecati all'ambiente»), ogni qual volta in uno Stato
contraente sia pendente, da chiunque promossa, «un'azione
giudiziaria o arbitrale attinente» all'oggetto della Convenzione
medesima (art. 2), che ha perciò natura di
lex fori
sostanziale - a
prescindere dalla presenza di profili di internazionalità e dunque
anche nel soccorso nazionale - rispetto alla quale il codice della
navigazione assume invece il ruolo di disciplina suppletiva, applicabile
3
j-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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