Sentenza Nº 06702 della Corte Suprema di Cassazione, 10-03-2020

Presiding JudgeDE MASI ORONZO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:6702CIV
Judgement Number06702
Date10 Marzo 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2446
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6702 Anno 2020
Presidente:
DE
MASI ORONZO
Relatore: CRISCUOLO ALDO
Data pubblicazione: 10/03/2020
SENTENZA
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Dott.
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CRISCUOLO;
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Generale
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Fatti
di
causa
Il
COMUNE
DI
MILAZZO ricorre per
la
cassazione della sentenza
n.
2566/10/2017 depositata
in
data 6.7.2017 con
la
quale
la
CTR della Sicilia,
in
riforma della sentenza della CTP
di
Messina, aveva accolto l'appello proposto
da PARISI Andrea avverso l'avviso
di
riliquidazione relativo all'anno 2000
riguardante l'accertamento di una differenza
di
valore, rispetto
al
dichiarato,
di
aree fabbricabili site
in
Milazzo (foglio
2,
part. 344)
in
zona CT3
e,
di
conseguenza, una maggiore imposta dovuta, oltre sanzioni
ed
accessori, per
un
totale
di
77,97.
Il
ricorso è affidato due motivi.
PARISI Andrea non
si
è costituito
in
giudizio.
Ragioni della decisione
Con
il
primo motivo
il
Comune ricorrente
ha
dedotto violazione
di
legge (art.2,
lett. b del
D.
Lgs.
504/92; art.
11
quaterdecies, comma
16
della legge 248/2006
e art. 36 delle 248/2006) per avere
la
CTR erroneamente interpretato
la
norma
di
cui all'art.
11
quaterdecies citato nel ritenere che l'edificabilità dovesse
essere effettiva e non solo potenziale, omettendo, altresì,
di
considerare che
la
fattispecie sottoposta
al
suo esame dovesse essere regolata dall'art.
36
della legge 248/2006 (DL 223/2006) secondo
il
quale l'edificabiltà
di
un
terreno, per avere rilevanza fiscale, prescinde dalla approvazione del PRG da
parte della Regione, o dalla adozione
di
uno strumento attuativo.
In
buona sostanza l'errore della CTR sarebbe consistito nell'aver ritenuto che
per area edificabile
ai
fini
ICI
dovesse intendersi quella utilizzabile a scopo
edificatorio
in
base
ad
uno strumento urbanistico attuativo, quale è
il
piano
particolareggiato, nonostante
la
vigenza del
PRG
quale strumento
di
pianificazone generale.
Da
ciò derivava
la
conclusione,
ad
avviso della CTR,
secondo
cui
non poteva essere qualificata come edificabile l'area
in
questione
in
quanto ricadente nella zona CT3, ancora da normare con apposito piano
particolareggiato nonostante
la
adozione da parte del Comune di Milazzo dello
strumento di pianificazione generale, ossia del PRG:
Il
motivo è fondato e
va,
conseguentemente, accolto.
Con
le
diposizioni
di
cui all'art.
11
quaterdecies, comma
16,
della legge
n.
248/2005 e all'art.
36,
comma
2,
della legge 248/2006
il
legislatore
ha
fornito
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una interpretazione autentica dell'art.
2,
comma
1,
lett.
b)
del D.Lgs.
n.
248/2006 precisando che "un'area è
da
considerarsi comunque fabbricabile
se
è utilizzabile a scopo edificatorio
in
base allo strumento urbanistico
generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo".
Tale norma interpretativa è stata sottoposta
al
vaglio della Corte
Costituzionale che, con ordinanza n.41/2008, a seguito di richiesta
di
incostituzionalità del citato art.
11,
ha
dichiarato manifestamente infondata
la
questione
di
legittimità costituzionale, confermando che "il terreno deve
essere considerato fabbricabile dal momento
in
cui viene ad essere
ricompreso
in
uno strumento urbanistico generale, anche se non
definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumento
attuativi" " e ciò
in
quanto
"/a
potenzialità edificatorie dell'area, anche se
prevista
da
strumento urbanistici solo
in
itinere, o ancora inattuati, costituisce
notoriamente
un
elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno
e,
pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi
dell'art. 53 Cast.,
in
quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio
economicamente rilevante . . . . .
ed,
inoltre, il criterio del valore venale non
comporta affatto
una
valutazione fissa ed astratta
de
bene, ma consente di
attribuire al terreno il suo valore di mercato, adeguando
le
valutazioni alle
specifiche condizioni di fatto del bene
e,
quindi, anche alle più o meno rilevanti
potenzialità edificatore dell'area".
L'affermazione
di
edificabilità
di
terreno
ai
fini della determinazione del suo
valore venale non può -una volta riconosciuta tale edificabilità da uno
strumento urbanistico
generale-
ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza
di
un
piano particolareggiato o attuativo, atteso l'indirizzo giurisprudenziale
di
legittimità incentrato sull'art.
36,
comma
2,
del
DL
223/06, convertito nella
legge n.248/06 secondo
il
quale "in tema
di
ICI, a seguito dell'entrata
in
vigore
dell'art.
11
quaterdecies, comma
16,
del DL
30.
9.2005, n.203, convertito con
modificazione, dalla legge 2.12.2005, n.248 e dell'artt.
36,
comma
2,
del
DL
4.7.2006,
n.
233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n.248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art.
2,
comma
1,
lettera
b),
del D.Lgs. 30.12.1992,
n.
504, l'edificabilità di un'area,
ai
fini
dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato
sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita
nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dell'adozione di
strumenti urbanistici attuativi" (Cass.
n.
21156/2016; Cass. n.11182/2014;
Cass. 15792/2012 ed altre).
Si
tratta di orientamento che recepisce quanto
stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n.
25506/2006, la quale ha
osservato che: "L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti
sufficiente a
far
lievitare
il
valore venale dell'immobile, le cui eventuali
oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di
attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del
piano regolatore che
si
traducano
in
una diversa classificazione del suolo,
possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo di
imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza
che ciò comporti
il
diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che
il
Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma
1,
lettera f)
del D.Lgs. 15.12.1997,
n.
446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore
catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione
della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità
edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di
urbanizzazione sul valore dello stesso
in
comune commercio". Nel caso di
specie è dunque dirimente osservare, come pure evidenziato dalla CTR, che
il
terreno ricade in "zona CT3" le cui previsioni urbanistiche sono state
disattese in sede di approvazione del PRG. La predetta zona CT3 è riferita ad
aree ricadenti in località Capo di Milazzo, da normare con piano
particolareggiato redatto in contestualità logica con
il
piano paesistico e
il
Decreto Ass.Reg. Territorio e Ambiente
n.
958/89
del24.7.1989
ha disatteso
tale previsione. A nulla rileva
il
fatto che la potestà edificatoria potesse
conseguire unicamente dall'attuazione del piano paesistico, seguito
dall'apposito piano particolareggiato trattandosi di strumento urbanistico che
incide sul mero ius aedificandi, laddove la natura edificabile del terreno
consegue all'approvazione dello strumento generale di pianificazione.
Il
ricorso va dunque accolto, ritenuto assorbito
il
secondo motivo con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
CTR
della
Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
p.q.m.
La Corte
Accoglie
il
primo motivo del ricorso, assorbito
il
secondo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla
CTR
della Sicilia
in
diversa composizione , anche per
le spese del presente giudizio.
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Così deciso
in
Roma, nella camera di consiglio dell'a novembre 2019.
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