Sentenza Nº 06625 della Corte Suprema di Cassazione, 09-03-2020

Presiding JudgeCOSENTINO ANTONELLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:6625CIV
Judgement Number06625
Date09 Marzo 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 15122-2017 proposto da:
DI TANNO TOMMASO, TURCHI MARCO, SERPI PAOLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE, 8, presso lo studio
dell'avvocato PAOLA TANFERNA, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ALESSANDRA CANUTI, LUIGI ARTURO
BIANCHI, EUGENIO BRUTI LIBERATI;
- ricorrenti -
contro
BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NAZIONALE, 91 C/0 BANCA D'ITALIA, presso lo studio dell'avvocato
Ric. 2017 n.15122 sez. S2 - ud.29/11/2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6625 Anno 2020
Presidente: COSENTINO ANTONELLO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 09/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
DONATO MESSINEO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato DONATELLA LA LICATA;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
19/05/2016;— 4)LAI
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Carmelo Sgroi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli avvocati BRUTI LIBERATI per i ricorrenti e DONATELLA
LALICATA E GIUSEPPE TISCIONE per la Banca d'Italia.
FATTI DI CAUSA
1.
La Banca d'Italia irrogava a Tommaso di Tanno, Paola Serpi, e
Marco Turchi, nella loro qualità di componenti del collegio sindacale
della Banca Monte dei Paschi di Siena (d'ora innanzi MPS), la
sanzione pecuniaria di Euro 90.000 ciascuno, in relazione alla
violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di
remunerazione incentivazione e violazione degli obblighi di
comunicazione all'organo di vigilanza da parte dei componenti il
collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB e art. 52 TUB).
2.
Tommaso di Tanno, Paola Serpi, e Marco Turchi proponevano
ricorso dinanzi al Tar del Lazio avverso il suddetto provvedimento, e il
giudice amministrativo, con sentenza del 20 febbraio 2015,
dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della
controversia.
3.
Con ricorso in riassunzione gli esponenti proponevano
opposizione dinanzi la Corte d'Appello di Roma.
4.
La Corte d'Appello di Roma respingeva l'opposizione.
2
Ric. 2017 n.15122 sez. S2 - ud.29/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
In particolare, rilevava la Corte che la contestazione aveva
origine dalla analitica informativa richiesta con lettera del 9 luglio
2012 da parte della Banca d'Italia a MPS per conoscere l'ammontare
dei criteri utilizzati per la determinazione dei compensi riconosciuti al
direttore generale, Antonio Vigni, all'atto della cessazione dell'incarico
nonostante i negativi risultati conseguiti nella gestione della banca.
Con la medesima nota era stata richiesta la delibera del consiglio di
amministrazione del 12 gennaio 2012, nonché quelle del collegio
sindacale in ordine alla coerenza delle decisioni assunte con il quadro
normativo all'epoca vigente, rispetto alle politiche retributive
approvate dall'assemblea dei soci di MPS, anche in relazione alla
delicata situazione della banca.
MPS trasmetteva la suddetta delibera del 12 gennaio 2012 dalla
quale emergeva che il CdA di MPS aveva preso atto che gli incarichi
affidati al direttore generale erano stati correttamente e
diligentemente adempiuti, dopo aver raccolto il parere del comitato
per la remunerazione, aveva autorizzato la risoluzione del rapporto di
lavoro con il direttore generale Vigni per mutuo consenso con la
corresponsione della somma lorda di euro 4 milioni a titolo di
incentivo per agevolare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
e quale integrazione del trattamento di fine rapporto, oltre alla
competenza di fine rapporto, al TFR maturato e ad ogni altra
spettanza prevista dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro per i
dirigenti di aziende di credito.
MPS si era anche impegnata affinché il Vigni venisse tenuto
indenne rispetto ad eventuali rivendicazioni di terzi nei suoi confronti.
4.1 La Banca d'Italia dunque aveva contestato la violazione delle
disposizioni in materia di politica prassi di remunerazione e
incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari emanato dalla Banca
d'Italia il 30 marzo 2011, in particolare il paragrafo 5.3 che stabiliva
3
Ric. 2017 n.15122 sez. S2 - ud.29/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT