Sentenza Nº 06459 della Corte Suprema di Cassazione, 06-03-2020

Presiding JudgeSPIRITO ANGELO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:6459CIV
Date06 Marzo 2020
Judgement Number06459
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 8770/2015 proposto da:
MACCOTTA Vittorina, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mauro
Gioventù e Paolo Nesta, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 252;
- ricorrente -
contro
D'AMODIO Bernardino, rappresentato e difeso dall'Avvocato Corrado
Lanzara, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Lucio Ni-
colais in Roma, piazza Mazzini, n. 27;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1760/2014 della Corte d'appello di
Napoli, depositata il 17 aprile 2014.
Civile Sent. Sez. U Num. 6459 Anno 2020
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 06/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 28 gen-
naio 2020 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene-
rale Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto dei primi due
motivi di ricorso;
uditi gli Avvocati Mauro Gioventù, Paolo Nesta e Corrado Lanzara.
FATTI DI CAUSA
1. - Bernardino D'Amodio, con atto di citazione notificato il 16 lu-
glio 2002, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sezione
distaccata di Frattamaggiore, il fratello Angelantonio e la di lui coniu-
ge, Paola Petito, e Vittorina Maccotta, vedova di un altro fratello, de-
ducendo che in data 18 giugno 1984 Angelantonio D'Amodio e Vitto-
rina Maccotta avevano con denaro di esso esponente acquistato da un
terzo, per porzioni separate e per parti comuni, il primo in comunione
legale con la moglie, un compendio immobiliare in Sant'Antimo.
L'attore deduceva che tra le parti in causa si era concordato che i be-
ni oggetto della compravendita sarebbero stati trasferiti a lui, vero
dominus
dell'affare, o ad altra persona da lui indicata. A riprova di
quanto affermato, produceva due scritture private a firma di Paola
Petito e di Vittorina Maccotta, del medesimo tenore, entrambe del 28
marzo 2002, nelle quali le scriventi davano atto che il vero proprieta-
rio del fabbricato era Bernardino D'Amodio e si impegnavano al tra-
sferimento, a semplice richiesta, in favore del D'Amodio o di persona
da lui indicata. Lamentando che i convenuti non avevano onorato il
patto fiduciario, chiese accertarsi e dichiararsi la loro interposizione
reale nella intestazione degli immobili descritti in citazione, con con-
testuale emissione di sentenza di trasferimento in proprio favore.
I convenuti si costituirono in giudizio, resistendo.
Nel corso del processo di primo grado la lite venne transatta tra
l'attore e i convenuti Angelantonio D'Amodio e Paola Petito, con tra-
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sferimento, senza corrispettivo, degli immobili oggetto di causa (ed a
questi ultimi intestati) in capo all'attore e contestuale riconoscimento,
in favore dei convenuti predetti, dell'importo di euro 25.000 a fronte
di spese e miglioramenti dagli stessi sostenute ed eseguiti.
Quanto al rapporto tra Bernardino D'Amodio e Vittorina Maccotta,
la domanda venne accolta dall'adito Tribunale che, con sentenza n.
13 in data 11 gennaio 2008, dichiarata l'interposizione reale della
Maccotta, dispose il trasferimento dei beni immobili alla stessa for-
malmente intestati in favore dell'attore (o di persona da nominare ad
opera dello stesso).
Il Tribunale rilevò:
che i fatti posti a fondamento della domanda proposta nei con-
fronti della Maccotta avevano trovato ampia conferma sia
nell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, sia nella docu-
mentazione prodotta in atti;
che, in particolare, con la dichiarazione in data 28 marzo 2002
la Maccotta aveva riconosciuto che il cognato Bernardino
D'Amodio era l'unico proprietario dell'intero complesso immobi-
liare sito in Sant'Antimo, intestato alla stessa dichiarante e ad
Angelantonio D'Amodio in forza dell'atto per notaio Maffia del
18 giugno 1984, e che l'attore aveva versato tutte le relative
tasse e spese, e nel contempo si era impegnata a ritrasferire
detto complesso immobiliare a semplice richiesta di Bernardino
D'Amodio, affinché quest'ultimo lo intestasse a lui o a persona
da designare.
Il primo giudice richiamò inoltre il principio secondo cui il negozio
fiduciario si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di
carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e
l'altro di carattere interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto,
diretto a modificare il risultato finale del primo negozio. Osservò
quindi che l'esistenza del negozio fiduciario ben può ritenersi nella
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