Sentenza Nº 06278 della Corte Suprema di Cassazione, 04-03-2019

Presiding JudgeSCHIRO' STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:6278CIV
Date04 Marzo 2019
Judgement Number06278
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 1376-2014 proposto da:
MURANO FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pelagio
Primo 10, presso lo studio dell'avvocato Antonietta Centomiglia,
rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Mazzotta;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 6278 Anno 2019
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Data pubblicazione: 04/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
BELLELLI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola Di
Rienzo 297, presso lo studio dell'avvocato Nicola Bosco,
rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Mastursi e Beniamino
Mastursi;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 512/2013 della CORTE D'APPELLO di
SALERNO, depositata il 5/09/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2018 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.
- Bellelli Franco esercitò l'azione di manutenzione nei confronti
di Murano Franco, proprietario di un fondo posto a confine con quello
dell'attore, chiedendo che al convenuto fosse inibita la costruzione di
un muro a distanza illegale dal confine e che venisse ordinata la
demolizione delle opere già edificate.
Con sentenza n. 2694 del 2006, il Tribunale di Salerno, in parziale
accoglimento della domanda attorea, condannò il convenuto a ridurre
a un'altezza non superiore altre metri - come prescritto dall'art. 878
c.c. - il muro eretto a confine con la proprietà del ricorrente, nel
tratto individuato dal C.T.U.
2.
- L'attore notificò al convenuto la sentenza di primo grado ai
sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., ai fini della decorrenza del termine
breve di impugnazione; e, successivamente, propose appello avverso
detta decisione, lamentando che il Tribunale non aveva accolto la sua
richiesta di ordinare anche la demolizione del terrapieno
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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