Sentenza Nº 06141 della Corte Suprema di Cassazione, 07-02-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:6141PEN
Date07 Febbraio 2019
Judgement Number06141
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Milanesi Luciano, nato ad Annicco (CR) il 27/07/1951
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 07/09/2017.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Sergio Beltrani;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 6141 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 25/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Luciano Milanesi, con istanza depositata in data 25 luglio 2017, ha chiesto
la revisione della sentenza n. 589 del 19/02/2016 della Corte di appello di
Genova (confermata dalla Quarta Sezione di questa Corte con sentenza n. 41964
del 18/01/2017), che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni
colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde
ottenere «il proscioglimento nel merito».
1.1. A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di
giurisprudenza in ordine all'ammissibilità dell'istanza di revisione avente ad
oggetto una sentenza meramente dichiarativa dell'estinzione del reato, con
conferma della condanna alle statuizioni civili pronunciata in primo grado, ed
argomentata la fondatezza del più recente orientamento, che ne sostiene
l'ammissibilità, il Milanesi ha indicato, come prove sopravvenute, e quindi
"nuove", dichiarazioni che gli sarebbero state rese, «solo a seguito della
conclusione della vicenda giudiziaria ordinaria, allorché [...] si è dovuto
confrontare con i familiari per affrontare le conseguenza civilistiche della
condanna al risarcimento dei danni», dalla moglie Giuseppina D'Amato e dal
figlio Luca Mlanesi, i quali avevano asseritamente «conoscenza diretta della
situazione e soprattutto erano in grado di confermare, per avere assistito ai
colloqui telefonici anche in tal senso, che il direttore dei lavori, nonché
responsabile della sicurezza del cantiere, Rivaroli aveva avuto contezza sin da
subito della ripresa dei lavori nel cantiere, che
il
medesimo sapeva inoltre [...]
che la botola non era stata messa in sicurezza».
1.2. Il Milanesi, pur avendo espressamente chiesto alla Corte d'appello la
revoca delle sole statuizioni penali, non anche di quelle civili, ha evocato, nel
corpo dell'istanza i pregiudizi asseritamente ricevuti dalla condanna alle
statuizioni civili, che costituisce effetto diretto ed immediato della declaratoria di
estinzione per prescrizione del reato.
2.
La Corte d'appello, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ritenuta
implicitamente l'ammissibilità in rito dell'istanza di revisione, l'ha dichiarata
inammissibile nel merito.
3.
Contro questo provvedimento, il Milanesi ha proposto ricorso per
cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per
la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
- violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: ad avviso del
ricorrente, in accordo con l'orientamento giurisprudenziale asseritamente ormai
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