Sentenza Nº 06091 della Corte Suprema di Cassazione, 04-03-2020

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:6091CIV
Judgement Number06091
Date04 Marzo 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 28313-2017 proposto da:
CRESTA TEODORO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEI
PARIOLI 76, presso lo studio dell'avvocato SEVERINO D'AMORE, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO
GIACOBINA, CARLO TABELLINI;
- ricorrente -
contro
CHIESA GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE'
CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PETRONI, che
lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati
GIACOMO
BASELICA, MASSIMO SCALARI;
Ric. 2017 n. 28313 sez. 52 - ud. 22/11/2019
1
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6091 Anno 2020
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 04/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 961/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alessandro Pepe che ha concluso per l'accoglimento del terzo, quarto,
quinto e settimo motivo di ricorso assorbiti l'ottavo e il nono e per il
rigetto dei restanti;
Uditi gli Avvocati SEVERINO D'AMORE, MASSIMO PETRONInliti591
-
tz 9cvAg-1
FATTI DI CAUSA
1.
Guido Chiesa adiva il Tribunale di Torino per ottenere
l'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva nei confronti
di Teodoro Cresta per la somma di euro 26.756,69 oltre interessi per
rimborso spese di lite liquidate in un giudizio civile che aveva avuto
ad oggetto l'impugnazione del testamento di Elsa Borella in favore di
Teodoro Cresta.
In quel giudizio, Guido Chiesa era stato soccombente sia in primo
P
che in secondo grado, ma il suo appello era stato accolto sul punto
della riduzione delle spese liquidate dal giudice di primo grado e la
differenza era pari alla somma richiesta da Chiesa in questo giudizio.
2.
Il Tribunale di Torino ingiungeva a Teodoro Cresta il
pagamento delle somme indicate.
3.
Teodoro Cresta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
chiedendone la sospensione, in via istruttoria chiedeva l'espletamento
di una consulenza tecnica d'ufficio e nel merito la riduzione della
domanda avversa da euro 26.756 ad euro 23.313, proponeva inoltre
domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di Guido Chiesa al
pagamento di euro 10.000 o quella ulteriore a titolo risarcitorio per
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Ric. 2017 n. 28313 sez. S2 - ud. 22/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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