Sentenza Nº 05685 della Corte Suprema di Cassazione, 02-03-2020

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:5685CIV
Judgement Number05685
Date02 Marzo 2020
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 28193-2014 proposto da:
BONOTTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 474, presso lo
studio dell'avvocato GUIDO ORLANDO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ALESSIA TELESI;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 5685 Anno 2020
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 02/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
FALLIMENTO MILESI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO
RIBAUDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO ALGANI;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 4937/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO,
depositato il 04/07/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/01/2020 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Guido Orlando e Simone Ciccotti per delega
dell'avvocato Aldo Algani.
FATTI DI CAUSA
1.-
Il giudice delegato al Fallimento Milesi s.r.I., ammettendo al
passivo della procedura i crediti vantati dalla Bonotto s.r.l. in via
chirografaria, respingeva la richiesta di collocazione in prededuzione
avanzata da quest'ultima, quale subappaltatrice di lavori pubblici
commissionati alla Milesi dal Consorzio BBM.
2.-
L'opponente Bonotto deduceva che la mancata trasmissione
delle fatture quietanzate alla stazione appaltante determinava la
sospensione del pagamento a favore dell'appaltatrice Milesi, a norma
dell'art. 118 del d. Igs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti,
d'ora in avanti «codice del 2006»), e giustificava l'ammissione del
proprio credito in prededuzione, in quanto funzionale agli interessi
della massa fallimentare.
3.-
Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 4 luglio 2014, rigettava
l'opposizione.
Ric. 2014 n. 28193 sez. SU - ud. 14-01-2020
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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