Sentenza Nº 05381 della Corte Suprema di Cassazione, 27-02-2020

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:5381CIV
Date27 Febbraio 2020
Judgement Number05381
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num.
5381
Anno 2020
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 27/02/2020
SENTENZA
su l ricorso
5717/2017
proposto
da:
Uno
Communications
S.p.a.,
in persona del legale
rappresentante
pro
tempore,
elettivamente
domiciliata
in Roma, Corso
Vittorio
Emanuele
II
n.
284,
presso lo
studio
dell'avvocato
Monaco
Eutimia,
che
la
rappresenta
e
difende,
giusta
procura
in calce
al
ricorso;
-ricorrente
-
nonchè
contro
l
L
v
~
~
~
·~
()
~
~
;::::$
o
o
o
~
·~
~
o
()
~
o
o
·~
N
~
/ rf'l
rf'l
...
~
...
/lu
.
:
·~
--C
c_
~
~
t .
o
u
..
Vodafone
Italia
S.p.a. (già Vodafone
Omnitel
B.V., già Vodafone
Omnitel
N.V., già Vodafone
Omnitel
S.p.a.,
già
Omnitel
Pronto
Italia
S.p.a.),
in persona del legale
rappresentante
pro
tempore,
elettivamente
domiciliata
in Roma, Via Due Macelli n .66, presso lo
studio
dell'avvocato
Baso Caretta Alessandro, che
la
rappresenta
e
difende
unitamente
agli
avvocati
Marullo di
Condojanni
Sergio,
Orlandi Mauro, giusta procura in calce al
controricorso
e ricorso
incidentale;
-controricorrente
e
ricorrente
incidentale
-
avverso
la
sentenza n.
3052/2016
della
CORTE
D'APPELLO di MILANO,
depositata
il
20/07/2016;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/02/2020
dal cons. IOFRIDA GIULIA;
udito
il
P.M. in persona del
Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO
LUCIO che ha concluso
per
il
rigetto
di
entrambi
i ricorsi;
udito,
per
la
ricorrente,
l'Avvocato
Monaco Eutimia che si
riporta
e
chiede
l'accoglimento
del ricorso
principale
e
il
rigetto
dell'incidentale,
ed
in
subordine
rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
udito,
per
la
controricorrente,
l'Avvocato
Orlandi Mauro che
si
riporta.
FATTI
DI
CAUSA
La
Corte
d'appello
di Milano, con sentenza
n.3052/2016,
depositata
in
data
20/7/2016,
-in
controversia
promossa, con
atto
di citazione
notificato
nel
febbraio
2012,
da Uno
Communications
spa, società
operante
nel
settore
dei servizi di
telefonia,
nei
confronti
della
Vodafone
Omnitel
N.V., società che fornisce in
Italia
servizi di
comunicazione
mobile
attraverso
le
proprie
reti, dinanzi al
Tribunale
di Milano, Sezione Specializzata, al
fine
di
sentire
accertare, all'esito
2
~
~
~
·~
()
~
~
;::::$
o
o
o
~
·~
~
o
()
~
o
o
·~
N
~
rf'l
rf'l
~
,/'
U
·~
/
;c
l
l
/
~
v i L
u
del
provvedimento
sanzionatorio
dell'Autorità
Garante
della
Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.)
n.
11731
del
3/8/2007
(divenuto
definitivo
nell'aprile
2011,
a conclusione delle
impugnazioni
dinanzi al giudice
amministrativo,
con
il
quale era
stato
accertato
l'abuso
di posizione
dominante
nei
confronti
della Telecom e della
Wind,
mentre
per
la
Vodafone vi era stata accettazione degli
impegni
assunti,
ex
art.14
ter
1.287/1990),
l'illecito
per
abuso di posizione
dominante,
in violazione degli
artt.101
e 102 TFUE, e
l'illecito
extracontrattuale
ed
anticoncorrenziale,
in violazione degli
artt.2598
e
2043
c.c.,
posto
in essere dalla Vodafone, con
conseguenti
pronunce
inibitorie,
risarcitorie
ed accessorie, nonché
per
sentire
accertare
l'illegittimità
della risoluzione di
diritto
operata,
nell'ottobre
2006,
da
Vodafone del
contratto
inter
partes
(denominato
«RAM
aziendale»),
stipulato
nel
2003
(con il
quale
la
Uno aveva
ottenuto
l'utilizzo
di SIM
CARD, così da
poter
terminare
direttamente
sulla rete
mobile
di
Vodafone il
traffico
della
propria
clientela di
rete
fissa, Carte SIM
successivamente
disattivate
da Vodafone, nel
2006,
essendosi questa
avvalsa di clausola
risolutiva
espressa), con
domanda
riconvenzionale
avanzata da Vodafone di risoluzione del
contratto
di
diritto,
ex
art.1456
c.c.,
per
inadempimento
della Uno
Communications,
con
condanna della stessa
al
risarcimento
dei danni, -ha
confermato
la
decisione di
primo
grado, che
aveva,
in
accoglimento
dell'eccezione
sollevata da Vodafone, respinto le
domande
attoree
risarcitorie,
per
intervenuta
prescrizione
dell'illecito
anticoncorrenziale
perpetrato
da
quest'ultima,
nel
mercato
della
fornitura
all'ingrosso dei servizi di
terminazione
verso le reti
mobili,
per
discriminazione
nell'imposizione
indiretta
dei prezzi di acquisto,
rispetto
a
quanto
riservato
alle
proprie
divisioni
commerciali,
ed
accertato
daii'AGCM nel
provvedimento
sanzionatorio
finale n. 17131 del
2007,
termine
decorrente,
nell'impostazione
del
Tribunale,
dall'apertura
dell'indagine
(nel
,..,
.J

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT