Sentenza Nº 04909 della Corte Suprema di Cassazione, 02-02-2015

Presiding JudgeSIRENA PIETRO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:4909PEN
Date02 Febbraio 2015
Judgement Number04909
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Torchio Giacinto, nato a Celle Enomondo il 26/03/1949;
avverso la sentenza del 03/03/2014 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Ramis;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carlo Destro, il
quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore di parte civile, avv. Giacomo Giovannini, il quale ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Maurizio Bortolotto, il quale ha concluso
chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
I(--
Penale Sent. Sez. U Num. 4909 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO
Data Udienza: 18/12/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Asti condannava Giacinto Torchio - in ordine al delitto di
diffamazione in danno di Francesco Goria e Renato Goria, con l'aggravante di
aver commesso il fatto con il mezzo della pubblicità - alla pena di euro 1.032,00
di multa, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla
contestata aggravante; il Torchio veniva altresì condannato al risarcimento dei
danni in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio.
2.
Avverso detta sentenza proponeva rituale e tempestivo appello il Torchio.
2.1. In assenza di contestazioni sul merito della vicenda, con i motivi di
gravame veniva chiesto il riconoscimento della scriminante di cui all'ad 599 cod.
pen. in quanto l'imputato, già occupato con funzioni apicali presso la società
ACPLAST s.p.a. rappresentata dalle persone offese, era stato, a suo dire, da
queste indotto ad ingiuste dimissioni. Sicché egli aveva agito nell'ambito di una
sorta di reazione ad un comportamento vessatorio ed ingiusto posto in essere ai
suoi danni in ambito lavorativo.
2.2. In subordine, si sosteneva che i fatti si sarebbero estinti per
prescrizione e in via ulteriormente subordinata veniva chiesto il riconoscimento
della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata
aggravante poiché l'imputato, resosi conto degli illeciti commessi, aveva chiesto
scusa alle vittime del reato offrendo di versare in loro favore una somma di
denaro a titolo di risarcimento che tuttavia non era stata accettata.
3.
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 3 marzo 2014,
disattendeva le doglianze sui capi penali della sentenza impugnata, ribadendo la
sussistenza nel merito dell'addebito ascritto all'imputato, ritenendo prive di
qualsiasi rilievo le motivazioni che lo avrebbero indotto all'illecito.
3.1. Con riferimento alla richiesta declaratoria di improcedibilità per
intervenuta prescrizione del reato, il Collegio escludeva che ne fosse maturato il
termine finale, evidenziando in particolare che il procedimento era stato oggetto
di numerosi rinvii richiesti ed ottenuti dalla difesa dell'imputato, anche in sede di
appello, per impedimenti, tentativi di accordi transattivi e partecipazione a
scioperi di categoria: differimenti che avrebbero costituito altrettante cause di
sospensione della prescrizione e che, pur se limitati al periodo di 60 giorni
ciascuno, avrebbero comunque determinato un prolungamento del termine di
prescrizione di quasi sette mesi.
3.2. La Corte distrettuale, infine, riduceva la provvisionale concessa dal
primo giudice in favore delle parti civili, rideterminandola in euro 10.000,00
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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