Sentenza Nº 04599 della Corte Suprema di Cassazione, 21-02-2020

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:4599CIV
Date21 Febbraio 2020
Judgement Number04599
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 5304-2017 proposto da:
DE MARINI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NICOTERA, 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO
ASSUMMA, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FRANCO MARIA MASTRACCHIO
- ricorrentE -
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE
n.91, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA RITA MARIA R.
CECI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
DONATELLA LA LICATA e GIOVANNI LUPI
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4599 Anno 2020
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 21/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- con troricorrente -
avverso il decreto n.284/2016 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 30/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. ALESSANDRO
PEPE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati FRANCO MARIA MASTRACCHIO per parte
ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e
STEFANIA RITA MARIA R. CECI per parte controricorrente, che
ha concluso per il rigetto,
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art.195 del D.Lgs.
n.58/1998 De Marini Giacomo impugnava innanzi alla Corte di
Appello di Genova il provvedimento adottato nei suoi confronti
dalla Banca d'Italia prot.380811 dell'8.4.2014, notificato in
data 10.6.2014, con il quale gli era stata comminata, nella sua
veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società Abbacus S.I.M. S.p.a., la sanzione amministrativa
complessiva di C 65.000 per carenze organizzative
nell'organizzazione e nei controlli interni alla società.
Si costituiva Banca d'Italia resistendo all'opposizione.
Con il decreto impugnato, cron.284 del 30.8.2016, la Corte
di Appello di Genova rigettava l'opposizione condannando
l'opponente alle spese del giudizio di merito.
La Corte territoriale riteneva innanzitutto superata, per
effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2015, la questione
relativa alla contrarietà del D.Lgs. n.58/1998 all'art.6 della
Convenzione E.D.U., sollevata dal De Marini sotto il profilo
della mancanza dell'udienza pubblica, avendo la normativa
sopravvenuta espressamente previsto la natura pubblica
Ric. 2017 n. 05304 sez. 52 - ud. 11-07-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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