Sentenza Nº 04457 della Corte Suprema di Cassazione, 20-02-2020

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:4457CIV
Date20 Febbraio 2020
Judgement Number04457
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 20096-2016 proposto da:
MALSERVIGI DANIELA, elettivamente
VIALE MAZZINI 114/B, presso lo
domiciliata in ROMA,
studio dell'avvocato
GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
- ricorrente incidentale -
tr'
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4457 Anno 2020
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 20/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,
depositato il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. CORRADO MISTRI, che ha
concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento
del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato Giovambattista Ferriolo per la ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Malservigi Daniela, con ricorso depositato presso la Corte
d'appello di Firenze in data 20.4.2015, chiese la condanna del
Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo, pari ad C
1.312,50, per la irragionevole durata di un precedente giudizio
di equo indennizzo, intrapreso dinanzi alla Corte d'Appello di
Perugia e che si era protratto per oltre quattro anni,
comprensivi della fase di merito dinanzi alla Corte d'Appello di
Perugia, del successivo giudizio in cassazione e della fase di
esecuzione dinanzi al Tribunale di Roma.
Il Consigliere delegato della Corte d'Appello, con decreto del 26
maggio 2015 accoglieva parzialmente il ricorso, ravvisando, a
fronte di una durata ragionevole del processo, individuata in
due anni e sei mesi, un ritardo di anni 1 e mesi 11, liquidando
la somma di C 1.000,00, ritenuto pari ad C 500,00 l'indennizzo
per ogni anno di ritardo.
A seguito di opposizione del Ministero della Giustizia, la Corte
d'Appello, in composizione collegiale, con decreto n. 242 del
10/2/2016, accoglieva le doglianze dell'Amministrazione e
rigettava integralmente la domanda della Malservigi.
Disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice adito,
essendo a tal fine irrilevante che si fosse svolta l'esecuzione
Ric. 2016 n. 20096 sez. 52 - ud. 05-12-2019 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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