Sentenza Nº 04313 della Corte Suprema di Cassazione, 14-02-2019

Presiding JudgeARMANO ULIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:4313CIV
Date14 Febbraio 2019
Judgement Number04313
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 24527-2015 proposto da:
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona
del legale rappresentante
pro tempore,
domiciliata
ex lege
in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è rappresentata e difesa per legge;
- ricorrente -
contro
AZIENDA
AGRICOLA TAVANO
FRANCO E FIGLIE SS, in persona del
titolare legale
rappresentante p.t., domiciliato
ex lege
in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE TAPPARO giusta procura
speciale a margine del controricorso;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4313 Anno 2019
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA
Data pubblicazione: 14/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1613/2014 del TRIBUNALE di UDINE,
depositata il 3/12/2014, e avverso l'ordinanza n. 128/15 R.G. e n.
442/15 Rep. della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata il
30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto o inammissibilità del
1° motivo;
udito l'Avvocato DANIELA GIACOBBE;
udito l'Avvocato CESARE TAPPARO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato
da memoria, AGEA ha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine
del 3 dicembre 2014 nonché l'ordinanza della Corte di appello di
Trieste del 30 luglio 2015, la quale ha dichiarato inammissibile ex art.
348-bis cod. proc. civ. l'appello proposto dall'attuale ricorrente
avverso la predetta sentenza del Tribunale, per ritenuta improbabilità
di un diverso esito nel merito.
Con la sentenza di primo grado era stata rigettata l'opposizione,
proposta da AGEA, avverso il d.i. chiesto ed ottenuto dall'Azienda
Agricola Tavano Franco e Figlie s.s., per l'importo di euro 29.480,17,
oltre interessi e spese, a titolo di contributi comunitari denominati
PAC, relativi alle campagne fino al 2008, ad essa riconosciuti in base
al regolamento CE n. 1782/2003; tale opposizione risultava, per
quanto ancora rileva in questa sede, basata sull'eccezione di
compensazione del credito ingiunto con maggiori importi a debito
dell'opposta, a titolo di prelievi supplementari per quote latte relativi
agli anni 2005-2006.
-2-
Ric. 2015 n. 24527 sez. 53 - ud. 15-11-2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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