Sentenza Nº 03885 della Corte Suprema di Cassazione, 08-02-2019

Presiding JudgeSCHIRO' STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:3885CIV
Date08 Febbraio 2019
Judgement Number03885
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 25903-2016 proposto da:
CASTAGNOTTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO
TEDESCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
DANIELE GRANARA;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BERGEGGI;
- intimato -
Civile Sent. Sez. U Num. 3885 Anno 2019
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 08/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 327/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,
depositata il 05/04/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Giuseppe Ruta per delega dell'avvocato Daniele
Grana ra.
Fatti di causa
1.
Francesco Castagnotti ha proposto ricorso per cassazione contro
il Comune di Bergeggi avverso la sentenza del 5 aprile 2016, con la
quale la Corte d'Appello di Genova ha rigettato il suo appello contro la
sentenza del Tribunale di Savona del novembre del 2014, la quale
aveva accolto la domanda - introdotta dal Comune nel giugno del 2013
con ricorso ai sensi dell'art.
447-bis
cod. proc. civ. - intesa ad ottenere
la declaratoria di cessazione del comodato di immobili siti in Bergeggi
alla via Antica Romana n. 1, concessi al ricorrente in godimento il 9
maggio del 1991, nonché la condanna al rilascio degli stessi e la
corresponsione di un'indennità di occupazione senza titolo.
2.
A sostegno di quella domanda il Comune deduceva di essere
proprietario dei beni comodati per averli acquisiti ai sensi dell'art. 7,
comma 3, della I. n. 47 del 1985 in conseguenza del mancato
adempimento di un ordine di demolizione del 24 dicembre 1987, che
era stato debitamente trascritto. Sosteneva che la stipulazione del
comodato era stata fatta per venire incontro alle esigenze abitative della
controparte.
Nella costituzione del ricorrente, che eccepiva il difetto di
giurisdizione dell'a.g.o. e la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.a., la
nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda,
nonché l'infondatezza nel merito della domanda e in via subordinata
chiedeva la limitazione del chiesto rilascio al solo magazzino insistente
Ric. 2016 n. 25903 sez. SU - ud. 03-07-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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