Sentenza Nº 03876 della Corte Suprema di Cassazione, 17-02-2020

Presiding JudgeBISOGNI GIACINTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:3876CIV
Judgement Number03876
Date17 Febbraio 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3876 Anno 2020
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 17/02/2020
SENTENZA
sul ricorso
26055/2018
proposto da:
·~
N
Batioja Quinonez,
elettivamente
domiciliato in
CANCELLERIA
CIVILE
DELLA
CORTE
SUPREMA
~
~
Roma, presso
la
(f)
['ftc
,
'9
DI
CASSAZIONE, .
~
-
rappresentato
e difeso dagli avvocati Massimo Auditore e Paolo Ghiara
del Foro di Genova, giusta procura speciale allegata
al
ricorso;
-ricorrente
-
contro
Ministero Dell'interno
80185690585,
-intimato-
·~
"'
t::
o
u
avverso
la
sentenza n.
121/2018
della
CORTE
D'APPELLO di GENOVA,
depositata
il
24/01/2018;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2019
da IOFRIDA GIULIA
udito
il
P.M. in persona del
Sostituto
Procuratore Generale
ZENO
IMMACOLATA, che
ha
concluso
per
l'inammissibilità del ricorso o,
in
subordine,
per
l'accoglimento.
FATTI
DI
CAUSA
La
Corte d'appello di Genova, con sentenza
n.121/2018,
depositata in
data
24/01/2018,
ha
riformato
la
decisione di primo grado, che aveva
accolto
il
ricorso di Batioja Quinonez Jin Kevin,
cittadino
dell'Ecuador,
avverso il
provvedimento
del
15/4/2013
del Questore di Genova, di
rigetto
della richiesta, presentata nel
novembre
2011, dello
straniero
di rilascio di una carta di soggiorno
«per
congiunti della
UE»,
essendo
nato, a Genova, da una relazione
more
uxorio tra
il
richiedente
ed
una
cittadina rumena, residente a Genova, nel 2010, un figlio, di
nazionalità rumena.
Il
Questore aveva respinto l'istanza,
per
difetto
dei presupposti di cui
al
d .lgs.
30/2007,
non
trattandosi,
quanto
al
richiedente, familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione
europea, di ascendente «a carico» o «assistito personalmente
per
gravi
motivi
di
salute», situazioni
tutte
«non riferibili
ad
un
minorenne».
In
particolare, i giudici d'appello, accogliendo
il
gravame
proposto dal
Ministero
dell'Interno,
hanno sostenuto che il
Tr
ibunale aveva
ritenuto,
implicitamente,
insussistenti i presupposti
per
il
rilascio di
una carta di soggiorno per congiunti
cittadini
UE,
ai
sensi degli
artt.1
e 2 d.lgs.
30/2007,
in
difetto
di
rapporto
di coniugio
tra
il richiedente
e
la
madre
del
minore
ovvero
di un
rapporto
di stabile convivenza tra
2
gli stessi,
debitamente
attestato,
ovvero
della
qualità,
in capo
all'istante, di «ascendente a carico» del figlio minore,
mentre
aveva
ritenuto
sussistenti i presupposti di cui all'art.31 d .lgd.
286/1998,
contemplante
un permesso di
durata
limitata
e collegato a particolari
esigenze del
minore,
presupposti neppure allegati dal richiedente, che
aveva
invocato
soltanto
la
relazione parentale
genitore/figlio,
in
assenza di
«gravi
motivi
connessi con lo sviluppo psico-fisico
del
minore»;
inoltre,
ad
avviso della Corte di
merito,
essendo
la
competenza sui
provvedimenti
ex
art.31
citato riservata
al
Tribunale
per
i
minorenni,
non poteva operare
il
meccanismo della
translatio
iudicii, in
quanto
si
trattava
di
procedimento
del
tutto
diverso, per
causa
petendi
e
petitum.
Avverso
la
suddetta pronuncia, Batioja Quinonez Jin Kevin propone
ricorso
per
cassazione,
affidato
a due
motivi,
nei
confronti
del
Ministero
dell'Interno
(che non svolge
attività
difensiva).
Con ordinanza interlocutoria n.
16085/2019,
il
ricorso è
stato
rimesso
dalla Sottosezione Sesta Prima alla Prima civile, in pubblica udienza,
essendo
la
questione posta in ricorso -
se
possa essere equiparata
la
situazione del figlio minore, nato in
Italia
da madre italiana e padre
extracomunitario,
di cui
all'art.30,
primo
comma
lett.d),
T.U.I.,
all'ipotesi del figlio minore, nato in
Italia
da
madre
comunitaria,
regolarmente
residente nel
territorio
nazionale, e da padre
extracomunitario-
nuova.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
1.
Il
ricorrente
lamenta, con
il
primo
motivo,
sia
la
violazione
e/o
falsa
applicazione, ex
art.360
n.
3 c.p.c., degli
artt.28
e 30 T.U.I. sia
l'omessa motivazione e l'omesso esame di
fatto
decisivo,
rappresentato dalla convivenza
more
uxorio, dalla presenza di un
minore
e di un genitore cittadino
comunitario,
dovendo ritenersi che,
3
difformemente
da
quanto
ritenuto
dalla Corte d'appello,
il
giudice di
primo
grado
aveva,
per
mero
errore
materiale,
fatto
richiamo
all'art.31
T.U.I.,
in
luogo
dell'art.30
del
T.U.I.,
comma l
lett.d),
relativa alla posizione del
genitore
extracomunitario
di figlio
minore,
nato in
Italia
ed
avente
cittadinanza italiana, avendo
il
Tribunale
fatto
espresso
riferimento
alla regolare presenza di un
minore
comunitario
residente in
Italia
ed alla convivenza
effettiva
tra
il
richiedente e
la
madre,
pure
comunitaria,
del
minore,
ed
ad
una «situazione
comunque
tutelata»;
con
il
secondo
motivo,
si
lamenta poi sia
la
violazione,
ex
art.360
n.
3 c.p.c., degli
artt.2,3,7
e 14 d.lgs.
30/2007,
5
comma
5, 28, 30
T.U.I.,
anche in relazione
all'art.3
della
Convenzione di New York sui
diritti
del fanciullo, sia l'omesso esame,
ex
art.360
n. 5 c.p.c., di
fatti
decisivi, rappresentati dal
dritto
di
soggiorno
illimitato
della
madre
e del figlio minore, dovendo ritenersi
illogico non assicurare
al
padre
extracomunitario
il
diritto
di continuare
a risiedere nel
territorio
nazionale, insieme
al
figlio. ~
2.
La
seconda censura è fondata,
con
assorbimento della prima. /
·~
Il
ricorrente, mentre non muove censure alla statuizione,
pure({-{
~
presente nella sentenza
impugnata,
relativa all'insussistenza dei f
~/~/<....._>
~
presupposti di cui
all'art.31
T.U.I.,
invoca,
da
un lato, l'erroneità U
'
·~
dell'interpretazione
che e stata data dalla Corte d'appello del d.lgs.
~
30/2007,
per
essere
stato
escluso
«il
padre
convivente
di
un
minore
dal
novero
dei
familiari»,
pur
«convivendo con lo stesso dalla nascita»
e,
dall'altro
lato, l'applicabilità
dell'art.30
primo
comma
lett.d)
T.U.I.,
(«Permesso
di
soggiorno
per
motivi
famigliari»),
sostenendo sia che
il
Tribunale già ne avrebbe
fatto
corretta
applicazione,
al
di
dell'erroneo richiamo ad altra disposizione
normativa
(l'art.31
T.U.I.),
sia che
comunque
la
propria richiesta -di rilascio di una carta di
soggiorno
«per
congiunti
della
UE»
-, respinta dal Questore di Genova,
4
C)
t
o
u
con
provvedimento
in questo giudizio
impugnato,
era da accogliere
alla luce di
tale
norma.
Con riguardo
al
primo
profilo,
il
ricorrente deduce che l'istanza di
rilascio della carta di soggiorno è stata
fatta
quando
il
minore,
nato e
vissuto
sempre
in
Italia,
aveva un anno di vita e che
la
convivenza con
il
minore
del padre dalla nascita è «pacifica
ed
accertata»,
mentre
quella
tra
i
genitori,
il
cittadino
extracomunitario
richiedente
la
carta
di soggiorno e
la
cittadina rumena, non poteva essere
dimostrata
con
documentazione
ufficiale
proveniente
dalla Romania, in
quanto
la
relazione
tra
i due era nata e
si
era sviluppata in
Italia
ed
era stata
accertata
correttamente
dal giudice di
primo
grado.
L'art.30
comma
1
lett.d)
contempla il rilascio di un permesso di
soggiorno «
al
genitore
straniero, anche naturale,
di
minore
italiano
residente in Italia.
In
tal
caso
il
permesso
di
soggiorno
per
motivi
familiari
é rilasciato anche a prescindere
dal
possesso
di
un valido
titolo
di
soggiorno, a condizione che
il
genitore richiedente non sia
C)
o
o
stato
privato
della
potestà
genitoriale
secondo la legge italiana».
/.
~
Il
ricorrente aveva chiesto il rilascio di una carta di soggiorno per
1
~
~
~
/
~
{&./f h r;fl
congiunti
UE,
in
quanto
assumeva, documentando, di essere
genitore
L v "
di un
bambino
nato, nel 2010, a Genova, da una relazione
more
uxorio
tra
il
richiedente ed una cittadina rumena, residente a Genova, un
figlio, di nazionalità rumena.
Ora,
l'art.28
del d .lgs.
286/1998
(«Diritto
all'unità
familiare»)
stabilisce al comma 2 che
«ai
familiari
stranieri
di
cittadini
italiani
o
di
uno
Stato
membro
dell'Unione Europea» continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n.
1656/1965,
oggi
sostituito
dal d.lgs.
30/2007.
L'art.10
del d.lgs.
30/2007
(Attuazione
della
direttiva
2004/38/CE
relativa
al
diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
5
u
e di soggiornare
liberamente
nel
territorio
degli Stati
membri)
così
recita: «Carta
di
soggiorno
per
i
familiari
del cittadino
comunitario
non
aventi
la cittadinanza
di
uno
Stato
membro
dell'Unione europea 1. I
familiari
del
cittadino
dell'Unione non
aventi
la cittadinanza
di
uno
Stato
membro,
di
cui
all'articolo 2, trascorsi tre
mesi
dall'ingresso
nel
territorio
nazionale, richiedono alla questura
competente
per
territorio
di
residenza la "Carta
di
soggiorno
di
familiare
di
un
cittadino
dell'Unione", redatta su modello
conforme
a quello
stabilito
con
decreto
del
Ministro
dell'interno
da
emanarsi
entro
sei
mesi
dalla data
di
entrata
in vigore
del
presente
decreto legislativo .
...
3.
Per
il
rilascio
della Carta
di
soggiorno, è richiesta
la
presentazione:
a)
del
passaporto o
documento
equivalente, in corso
di
validità;
b)
di
un
documento
rilasciato
dall'autorità
competente
del
Paese
di
origine o
provenienza che
attesti
la
qualità
di
familiare e, qualora richiesto,
di
familiare a carico
ovvero
di
membro
del
nucleo familiare
ovvero
del
familiare
affetto
da
gravi
problemi
di
salute, che richiedono
l'assistenza personale
del
cittadino
dell'Unione,
titolare
di
un
autonomo
diritto
di
soggiorno; c)
dell'attestato
della richiesta
d'iscrizione anagrafica
del
familiare cittadino dell'Unione;
d)
della
fotografia dell'interessato, in
formato
tessera, in
quattro
esemplari;
d-
bis)
nei
casi
di
cui all'articolo 3, comma
2,
lettera
b),
di
documentazione ufficiale
attestante
l'esistenza
di
una stabile relazione
con
il
cittadino
dell'Unione)).
4.
La
carta
di
soggiorno
di
familiare
di
un
cittadino
dell'Unione ha una
validita'
di
cinque
anni
dalla data
del
rilascio .... ».
L'art.2
del d.lgs.
30/2007
stabilisce che, ai fini del decreto legislativo,
si
intende,
per
«cittadino
dell'Unione», qualsiasi persona
avente
la
cittadinanza di uno
Stato
membro,
e
per
«familiare»,
il
coniuge
ovvero
«il
partner
che abbia
contratto
con
il
cittadino dell'Unione un 'unione
registrata
sulla base della legislazione
di
uno
Stato
membro,
qualora
6
la legislazione dello
Stato
membro
ospitante
equipari
l'unione
registrata
al
matrimonio
e
nel
rispetto
delle condizioni
previste
dalla
pertinente
legislazione dello
Stato
membro
ospitante»
ovvero
«i
discendenti
diretti
di
eta'
inferiore a
21
anni
o a carico e
quelli
del
coniuge o
partner
di
cui
alla
lettera
b)»
e
«gli
ascendenti
diretti
a
carico e
quelli
del
coniuge o
partner
di
cui
alla lettera
b)».
L'art.3 dello stesso d.lgs.
30/2007
prevede poi che
il
decreto
legislativo
si
applica «a qualsiasi
cittadino
dell'Unione che
si
rechi o
soggiorni
in uno
Stato
membro
diverso da quello
di
cui
ha
la
cittadinanza,
nonche'
ai
suoi
familiari
ai
sensi dell'articolo
2,
comma
1,
lettera
b),
che accompagnino o raggiungano
il
cittadino
medesimo»
e che lo Stato
membro
ospitante, senza pregiudizio del
diritto
personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato,
conformemente
alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e
il
soggiorno di
«ogni
altro
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
C)
non
definito
all'articolo 2,
comma
1,
lettera
b), se è a carico o convive, , 0
nel
paese
di
provenienza, con
il
cittadino dell'Unione titolare del diritto
,(/'/
~
d1
sogg10rno a t1tolo pnnCtpale o se grav1
mot1v1
d1
salute
1m
pongono
(_;::
.
~f---?...
~
v l
c:~
rf'l
il
che
il
cittadino
dell'Unione lo assista personalmente»
ovvero
del
«partner
con
cui
il
cittadino
dell'Unione abbia una relazione stabile
debitamente
attestata
(con documentazione ufficiale)».
Tale
ultimo
inciso è
stato
introdotto
per
effetto
dell'art.1
della Legge
europea n.
97
del
6/8/2013
(Disposizioni volte a porre rimedio
al
non
corretto
recepimento della
direttiva
2004/38/CE
relativa
al
diritto
di
circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.
Procedura di infrazione
2011/2053),
con sostituzione delle parole:
«dallo
Stato
del
cittadino
dell'Unione», presenti nel precedente
testo
normativa,
con quelle «con documentazione ufficiale».
7
L'art.
3, co. 2,
lett.
b),
del D. Lgs
30/07,
prima
della Novella del
2013,
in
attuazione
dell'art.
3, par. 2,
lett.
b) della
Direttiva
2004/38/CE,
-il
quale
stabilisce che il
diritto
di
ingresso
e di
soggiorno,
in
uno
Stato
membro
UE
ospitante
un
cittadino
di
altro
Stato
membro,
viene
riconosciuto
anche al
partner
di
quest'ultimo,
a
condizione
che fra i
due
soggetti
sussista una
relazione
stabile
«debitamente
attestata»
(essendo
qualificato
familiare
«il
partner
con
cui
il
cittadino
dell'Unione
abbia
una
relazione
stabile
debitamente
attestata»),
-
aveva
introdotto
una precisa selezione
dei
mezzi di
prova
ammessi
ad
acclarare
detta
«stabile
relazione»:
infatti,
si
disponeva
che
tale
rapporto
-
fra
il
cittadino
dell'altro
Stato
membro
e il suo
partner
-dovesse essere
attestato
dallo
Stato
al
quale
appartiene
il
primo,
con esclusione,
pertanto,
non
soltanto
del
documenti
ufficiali dello
Stato
di
provenienza
del
partner
(se
diverso
dall'altro),
ma
anche dei mezzi di
prova
non
costituiti
da
documenti.
Ora,
la
situazione
del
diritto
alla coesione
familiare
del
genitore
di
minore
cittadino
deii'U.E. e
convivente
di
cittadina
rumena,
deii'U.E.
quindi,
è
dunque
contemplata
espressamente
da
tali
disposizioni,
ma,
come
rilevato
nella
sentenza
impugnata,
la
richiesta
del
Batoja
veniva
respinta
dalla
Questura
(e,
come
osservato
dalla
Corte
d'appello,
la
motivazione
di
rigetto,
sotto
tale
profilo,
era
implicitamente
recepita
dal
Tribunale,
essendo
il
provvedimento
di
accoglimento
motivato
con
richiamo
ad
altra
norma,
l'art.31
T.U.I.),
nell'aprile
2013,
per
insussistenza
dei
presupposti
di cui agli
artt.2
e
3
d.lgs.
30/2007,
nel
testo
vigente
ratione
temporis,
atteso
che
l'istante
non era
coniugato
con la
cittadina
rumena
madre
del
minore
era
partner
della stessa in forza di
unione
registrata
in
uno
Stato
membro
o di
attestazione
ufficiale,
dello
Stato
del
cittadino
dell'Unione
(essendo
intervenuta,
solo
nell'agosto
del
2013,
la Legge
europea
n
97/2013,
di
correzione
dell'inciso
contenuto
all'art.3
8
lett.b)
d.lgs.
30/2007),
della
stabile
relazione
poteva
considerarsi
ascendente
a
carico
del
figlio
minore
.
Tale
statuizione
viene
espressamente
impugnata
dal
ricorrente,
nella
prima
parte
del secondo
motivo;
il
ricorrente
invoca poi anche
l'estensione,
a suo
favore,
della
portata
applicativa
dell'art.30
T.U.I.,
disposizione
questa
dettata
per
la
diversa
ipotesi
di
genitore
straniero
di
minore
italiano,
residente
in
Italia.
La
prima
parte
della
doglianza
è
fondata,
in
quanto
il
presupposto
della
stabile
convivenza
doveva
essere
dimostrato,
con
documentazione
dotata
di
ufficialità,
ma
non
anche
necessariamente
proveniente
dallo
Stato
membro
del
partner
cittadino
comunitario
(nella
specie,
la
Romania),
stante
la
modifica
introdotta
appunto
dalla
legge
Europea n.
97/2013,
nata
da una
procedura
di
infrazione
elevata
contro
l'Italia
per
non
corretto
recepimento
della
Direttiva
2004/38/CE.
necessariamente
la
documentazione
ufficiale
richiesta
dal
d.lgs.
30/2007
si
poteva
rinvenire
esclusivamente,
come
ritenuto
dalla
Corte
d'appello,
a
pag.
3 della
motivazione,
attraverso
gli
strumenti
previsto
dalla legge n.
76/2016,
in
materia
di
unioni
civili. Anche
perché
la coppia di
fatto
non
poteva
neanche
ottenere
una
modalità
di
riconoscimento
giuridico
diversa
dal
matrimonio,
dato
che al
momento
di
presentazione
dell'istanza,
nel
2011,
il
sistema
giuridico
italiano
non
prevedeva,
per
le coppie omosessuali o
eterosessuali
impegnate
in una relazione
stabile,
la
possibilità
di
avere
accesso ad
una
unione
civile o ad una
unione
registrata
che
attestasse
la
loro
condizione
e
garantisse
loro
alcuni
diritti
essenziali.
L'articolo
3,
paragrafo
2,
primo
comma,
lettera
b),
della
direttiva
2004/38/CE
riguarda
specificamente
il
partner
con il
quale
il
cittadino
dell'Unione
ha una relazione
stabile
«debitamente
9
attestata»
e
la
disposizione
prevede
che lo
Stato
membro
ospitante,
conformemente
alla sua
legislazione
nazionale,
agevoli
l'ingresso
e
il
soggiorno
di
tale
partner.
L'espressione
«documentazione
ufficiale»
utilizzata
dall'art.
3,
comma
2,
lett.
b)
del D. Lgs.
30/2007,
nel
testo
introdotto
dalla
legge
europea
n.
97/2013,
non
contiene
alcuna
definizione
di
«ufficialità».
Queste
peraltro
sono
le
indicazioni
fornite
dalla
Comunicazione
della
Commissione
Europea
COM
2009
(313)
del 2
settembre
2009,
concernente
gli
orientamenti
per
un
migliore
recepimento
e
una
migliore
applicazione
della
direttiva
2004/38/CE
(di
cui
il
D. Lgs.
30/2007
è
atto
di
recepimento
in
Italia),
al
punto
2.2.1:
«il
partner
con
cui
un
cittadino
dell'Unione
abbia
una
stabile
relazione
di
fatto,
debitamente
attestata,
rientra
nel
campo
di
applicazione
dell'articolo
3,
paragrafo
2,
lettera
b).
Le
persone
cui
la
direttiva
riconosce
diritti
in
quanto
partner
stabili
possono
essere
tenute
a
presentare
prove
documentali
che
dimostrino
la
loro
qualità
di
partner
di
cittadini
UE e
la
stabilità
della relazione.
La
prova
può
essere
fornita
con
ogni
mezzo
idoneo».
Al
riguardo,
occorre
anche
sottolineare
che, alla luce
della
sentenza
della
Corte
di
Giustizia
C-27
del
25
luglio
2008
(caso
Metock),
negli
orientamenti
successivi,
questa
Corte,
aderendo
ai
principi
indicati
dalla
Corte
di
Giustizia,
ha
ritenuto
che
«al
cittadino
di
paese
terzo
coniuge
di
cittadino
dell'Unione
Europea,
può
essere
rilasciato
un
titolo
di
soggiorno
per
motivi
familiari
anche
quando
non
sia
regolarmente
soggiornante
nel
territorio
dello
Stato,
in
quanto
alla
luce
dell'interpretazione
vincolante
fornita
dalla
sentenza
della
Corte
di
Giustizia
n.
C-27
del
25
luglio
2008,
la
Direttiva
2004/38/CE
consente
a
qualsiasi
cittadino
di
paese
terzo,
familiare
di
un
cittadino
IO
dell'Unione,
ai
sensi
dell'art.
2,
punto
2 della
predetta
Direttiva
che
accompagni
o
raggiunga
il
predetto
cittadino
dell'Unione
in
uno
Stato
membro
diverso
da
quello
di
cui
ha
la
cittadinanza,
di
ottenere
un
titolo
d'ingresso
o
soggiorno
nello
Stato
membro
ospitante
a
prescindere
dall'aver
già
soggiornato
regolarmente
in
un
altro
Stato
membro,
non
essendo
compatibile
con la
Direttiva,
una
normativa
interna
che
imponga
la
condizione
del
previo
soggiorno
regolare
in
uno
Stato
membro
prima
dell'arrivo
nello
Stato
ospitante,
al
coniuge
del
cittadino
dell'Unione,
in
considerazione
del
diritto
al
rispetto
della
vita
familiare
stabilito
nell'art.
8
della
Convenzione
Europea
dei
diritti
dell'uomo»
(principio
affermato
ai sensi
dell'art.
360
bis
c.p.c.,
n.
l,
Cass. n.
13112
del
2011;
3210
del
2011;
Cass.
12745/2013).
Dovrebbe,
in
conclusione,
definitivamente
escludersi
il
rilievo
della
regolarità
od
irregolarità
della
situazione
nel
nostro
territorio
dello
straniero,
qualificabile
come
familiare
ai sensi del D.Lgs. n. 30 del
2007,
artt.
2 e 3, ai
fini
del
riconoscimento
del
titolo
di
soggiorno
per
motivi
di coesione
familiare
(Cass.
12745/2013
cit.).
Il
diritto
di
soggiorno
del
familiare
del
cittadino
italiano
è
regolato
dunque
dal D.Lgs. n. 30 del
2007,
art.
7,
comma
l,
lett.
d)
e
dall'art.
10.
Le
due
disposizioni
normative
riguardano
specificamente
il
cittadino
dell'Unione
e i suoi
familiari
e sono
inserite
in un
contesto
legislativo
che
mira
a
garantire
la circolazione in
ambito
UE.
Il
provvedimento
del
Questore
di
diniego
della
carta
di
soggiorno
era
esclusivamente
motivato
in relazione alla
qualità
del
richiedente
di
familiare
del
minore,
cittadino
comunitario
(rumeno)
nato
in
Italia,
ritenuta
insussistente,
non
anche
in relazione alla
qualità
del
medesimo
di
partner
convivente
della
madre
del
minore,
cittadina
rumena,
residente
in
Italia.
Il
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Il
requisito
della
convivenza
tra
il
familiare
extracomunitario
e
la
cittadina
comunitaria,
residente
in
Italia,
costituiva
un
presupposto
del rilascio della
carta,
non
trattandosi
di
coniugi
(invece,
come
da
tempo
chiarito
da
questa
Corte,
il
rinnovo
del
permesso
di
soggiorno
per
ragioni
familiari
in
favore
di un
cittadino
extraeuropeo,
coniuge
di
un
cittadino
italiano
o deii'UE,
disciplinato
dal d. lgs. n.
30
del
2007,
non
richiede
il
requisito
della
convivenza
tra
i
coniugi,
salve le
conseguenze
dell'accertamento
di un
matrimonio
fittizio
o di
convenienza,
ai sensi
dell'art.
35 della
direttiva
2004/38/CE
e,
dunque,
dell'art.
30,
comma
l bis del d. lgs. n.
286
del
1998,
essendo
tale
presupposto
del
tutto
estraneo
al
disposto
degli
articoli,
7
comma
l,
lett.
d)
e
12
e 13 del
d.lgs.
citato,
Cass.
10925/2019;
Cass.
5303/2014).
Nella specie, la
relazione
more
uxorio
tra
il
richiedente
la
carta
di
soggiorno
e la
cittadina
rumena
non
poteva
essere
esaminata
separatamente
dall'atto
di
nascita
del
minore,
non
contestato
dal
Ministero,
per
quanto
emerge
dagli
atti,
nonché
da
altri
documenti
attestanti
la
convivenza
tra
i
genitori
del
bambino,
al
fine
di
poter
ritenere
assolto
l'onere
probatorio
imposto
dalla
legge.
Deve
quindi
affermarsi
il
seguente
principio
di
diritto:
«in
materia
di
riconoscimento
del
titolo
di
soggiorno
per
motivi
di
coes10ne
familiare,
ai
sensi
del
D.Lgs. n.
30
del
2007,
artt.
2,
3 e 1
O,
ai
fini
del
rilascio della
carta
di
soggiorno
ad
un
genitore,
non
appartenente
all'Unione
Europea,
di
minore,
cittadino
dell'Unione,
e
convivente
con
cittadina
dell'Unione,
pur
costituendo
un
presupposto
la
convivenza
tra
il
familiare
non
appartenente
aii'U.E. e la
cittadina
dell'Unione,
residente
in
Italia,
non
trattandosi
di
coniugi, la
relazione
stabile
di
fatto
tra
il
partner
richiedente
la
carta
ed
il
cittadino
dell'Unione,
«debitamente
attestata»
con
«documentazione
ufficiale»,
ai
sensi
12
dell'art.
3,
comma
2,
lett.
b)
del
D. Lgs.
30/2007,
nel
testo
introdotto
dalla
legge
europea
n.
97/2013,
può
essere
documentata
non
esclusivamente
attraverso
gli
strumenti
previsti
dalla
legge
n.
76/2016,
in
materia
di
unioni
civili, nella
specie
inoperanti,
attesa
l'epoca
di
presentazione
dell'istanza,
e
quindi
vagliando
anche
l'atto
di
nascita
del
minore
o
altra
documentazione
idonea».
3.Per
tutto
quanto
sopra
esposto, in
accoglimento
del ricorso
(secondo
motivo,
assorbito
il
primo),
va cassata la
sentenza
impugnata
con
rinvio
alla
Corte
d'appello
di
Genova,
in
diversa
composizione,
per
nuovo
esame.
Il
giudice
del
rinvio
provvederà
anche alla
liquidazione
delle
spese
del
presente
giudizio
di
legittimità.
P.Q.M.
La
Corte
accoglie il secondo
motivo
del
ricorso,
assorbito
il
primo,
cassa la
sentenza
impugnata,
con
rinvio
alla
Corte
d'appello
di
Genova,
in
diversa
composizione,
anche in
ordine
alle spese del
presente
giudizio
di
legittimità.
Così deciso, in Roma,
il
5
dicembre
2019.

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