Sentenza Nº 03022 della Corte Suprema di Cassazione, 10-02-2020

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:3022CIV
Date10 Febbraio 2020
Judgement Number03022
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
società di fatto tra Gianfranco Lande, Giampiero Castellacci de
Villanova, Raffaella Raspi e Roberto Torregiani, nonché dei soci
illimitatamente responsabili, elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3022 Anno 2020
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 10/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
delle Milizie n.9, presso lo studio dell'avvocato Romeo Francesco,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrente -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA in data 6-2-2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2019 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso, come
da requisitoria scritta depositata in atti;
uditi, per il ricorrente, gli Avvocati Caiafa Antonio e Costantino
Giorgio che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato F. Romeo che si riporta al
controricorso.
Fatti di causa
Con sentenza del 21-11-2011 il tribunale di Roma, avendo
ravvisato l'esistenza di una società di fatto costituita da Gianfranco
Lande, Giampiero Castellacci De Villanova, Raffaella Raspi e Roberto
Torregiani al fine di raccolta e gestione del risparmio, e avendone
accertata l'insolvenza, ne dichiarò il fallimento, esteso personalmente
anche ai soci.
La corte d'appello di Roma respinse il reclamo ex art. 18 legge
fall., ritenendo confermata dagli elementi istruttori acquisiti l'esistenza
del rapporto societario tra le suddette persone.
La sentenza venne impugnata da Torregiani, con ricorso per
cassazione, e la Corte (a sezioni unite, visto che uno dei motivi di
doglianza prospettava una questione in tema di giurisdizione) accolse il
quinto motivo di tale ricorso, ravvisando il vizio di motivazione della
sentenza sul fatto controverso che egli fosse in rapporto di società di
fatto con gli altri soggetti sopra indicati. Pertanto cassò la sentenza
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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