Sentenza Nº 02990 della Corte Suprema di Cassazione, 07-02-2020

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:2990CIV
Date07 Febbraio 2020
Judgement Number02990
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
C,U Q
1
sul ricorso 11302/2014 proposto da:
Alimentitalia S.r.l. & Co. s.a.s. (già Alimentitalia di Giancarlo Lapiana
& C. s.a.s.), in persona legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5, presso lo
studio dell'avvocato Romanelli Guido Francesco, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato Chelodi Carlo, giusta procura a
margine del ricorso
- ricorrente -
contro
Fallimento IDP Industria Dolciaria S.r.l. in liquidazione, in persona
del curatore Dr. Caponeri Patrizio, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Anapo n. 20, presso lo studio dell'avvocato Rizzo Carla,
rappresentato e difeso dall'avvocato Zuccaccia Nerio, giusta procura
in calce al controricorso
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2990 Anno 2020
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 07/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto n. 1246/2013 del TRIBUNALE di PERUGIA,
depositato il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/01/2020 dal cons. VELLA PAOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per l'accoglimento del primo
motivo, assorbiti i restanti.
FATTI DI CAUSA
1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Perugia ha rigettato
l'opposizione allo stato passivo del Fallimento IDP Industria Dolciaria
S.r.l. in liquidazione, proposta da Alimentitalia S.r.l. & Co. S.a.s., la
quale lamentava la mancata ammissione con riserva, ex art. 96 legge
fall., del credito risarcitorio di C 266.429,26, in attesa della
definizione del giudizio di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. dei
contratti di fornitura di prodotti dolciari, per inadempimento della
venditrice IDP
in bonis,
già promosso dinanzi al Tribunale di Trento,
successivamente interrotto a causa del suo fallimento e riassunto nei
confronti della curatela fallimentare.
1.1. Secondo il Tribunale di Perugia, il credito insinuato al passivo -
incerto nell'an e nel
quantum -
non sarebbe né "condizionale", né
ammissibile "con riserva" (in mancanza di sentenza intervenuta prima
della dichiarazione di fallimento), bensì «soggetto all'accertamento
del Tribunale Fallimentare in base alla competenza funzionale ex art.
24 L.F.», sicché «la sua sussistenza andava comprovata dinanzi al
G.D. (...) o, al più tardi, mediante istruttoria da svolgersi nella sede
oppositiva», mentre l'azione proposta dinanzi al Tribunale di Trento
doveva essere dichiarata improcedibile. Di qui il rigetto
dell'opposizione, avendo il creditore «omesso di allegare e provare i
n. 11302/2014 R.G.
cons. Paola Vella e t.
h-
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT