Sentenza Nº 02850 della Corte Suprema di Cassazione, 21-01-2014

Presiding JudgeESPOSITO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:2850PEN
Date21 Gennaio 2014
Judgement Number02850
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Calabria sulla richiesta di emissione del mandato di arresto
europeo nei confronti di
Pizzata Bruno, nato a Melito di Porto Salvo il 08/03/1959,
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Arturo Cortese;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Carlo Destro, che ha
concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Reggio Calabria quale
giudice che procede.
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Penale Sent. Sez. U Num. 2850 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Data Udienza: 28/11/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di Bruno Pizzata, indagato sia dalla Procura della Repubblica
di Milano sia da quella di Reggio Calabria per reati in materia di illecita
detenzione e traffico internazionale di stupefacenti, nonché per ulteriori reati,
sono state emesse due distinte ordinanze applicative della misura della custodia
cautelare in carcere, rispettivamente, dal G.i.p. di Reggio Calabria il 4 ottobre
2012, e dal G.i.p. di Milano 1'8 ottobre 2012.
Con riferimento a tale secondo provvedimento cautelare, contestualmente
alla sua esecuzione, avvenuta il 18 ottobre 2012, il Procuratore della Repubblica
di Milano trasmise il procedimento, per competenza territoriale, alla Direzione
Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.
Il 31 gennaio 2013 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria
comunicava a quella di Milano che, alla data di esecuzione dell'ordinanza
applicativa della custodia cautelare in carcere, Bruno Pizzata risultava detenuto
in Italia, per essere stato arrestato in Germania il 4 febbraio 2011 e consegnato
all'a.g. italiana in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal G.i.p.
di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale recante il n. 1/2007 R.G.N.R.
D.D.A.
Sulla base di tale informazione, il 20 febbraio 2013 il P.m. di Milano
richiedeva l'emissione, nei confronti del Pizzata, del mandato d'arresto europeo
funzionale alla sua consegna suppletiva.
Il 21 febbraio 2013 il G.i.p. di Milano dichiarava la propria incompetenza
funzionale a provvedere, in quanto il procedimento non era più pendente davanti
all'Autorità giudiziaria milanese.
Il successivo 28 febbraio 2013, quindi, il P.m. di Reggio Calabria richiedeva
l'emissione del m.a.e. in relazione all'ordinanza emessa in data 8 ottobre 2012
dal G.i.p. di Milano, ma il G.i.p. di Reggio Calabria, cui gli atti erano stati nel
frattempo trasmessi, declinava a sua volta, in data 11 marzo 2013, la propria
competenza ad emettere il richiesto m.a.e., sollevando conflitto negativo di
competenza, sull'assunto che la competenza in questione spetta al Giudice che
ha emesso il titolo cautelare in base al quale è richiesto il m.a.e., ossia, nel caso
di specie, al G.i.p. di Milano.
A conforto di tale assunto, il G.i.p. reggino, sulla scorta di quanto deciso
nelle sentenze nn. 15200 e 18569 del 2009 della Corte di cassazione, richiamava
il tenore letterale dell'art. 28 della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo il quale il
m.a.e. processuale per la procedura attiva di consegna è emesso «dal giudice
che ha applicato la misura cautelare» custodiale.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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