Sentenza Nº 02840 della Corte Suprema di Cassazione, 31-01-2019

Presiding JudgeSCHIRO' STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:2840CIV
Date31 Gennaio 2019
Judgement Number02840
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 27100-2016 proposto da:
ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT GMBH, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MARISA PAPPALARDO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI
VILLANI, PATRIZIA SERASSO e CARLO PAVESIO;
- ricorrente -
contro
BERTONE GLASS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68,
Civile Sent. Sez. U Num. 2840 Anno 2019
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
Data pubblicazione: 31/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e
difesa dall'avvocato MASSIMO BERSANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 627/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 20/04/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/04/2018 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
uditi gli avvocati Giovanni Villani, Carlo Pavesio, Patrizia Serasso e
Massimo Bersano.
Fatti di causa
1.
La Adam Opel Aktiengesellschaft GmbH, società di diritto
tedesco (di seguito AOAG), ha proposto ricorso per cassazione contro la
Bertone Glass s.r.l. (di seguito BG) avverso la sentenza del 20 aprile
2016, con la quale la Corte d'Appello di Torino ha rigettato il suo appello
avverso la sentenza non definitiva ed accolto parzialmente quello contro
la sentenza definitiva, pronunciate dal Tribunale di Torino a seguito del
procedimento seguito all'introduzione, con deposito dell'8 agosto 2011,
da parte della BG, di una domanda di c.d. ingiunzione europea ai sensi
del Reg. CE 1896 del 2006 (di seguito IPE), per l'importo di C
577.748,03 oltre interessi e spese.
2.
Con la sentenza non definitiva del 5 novembre 2012 il Tribunale
dichiarava "inammissibili le eccezioni di difetto di competenza
giurisdizionale del Tribunale di Torino e di giurisdizione del Giudice
italiano (anche sotto il profilo della clausola compromissoria), nonché di
prescrizione", disponendo la rimessione della causa nella fase
istruttoria.
Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Con la sentenza definitiva, resa nel 2013, il Tribunale riteneva
fondata la domanda e condannava la qui ricorrente al pagamento della
somma pretesa dalla BG.
3.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello prospetta
due motivi, il primo dei quali diretto a censurare la decisione di appello
là dove ha confermato la sentenza parziale che aveva dichiarato
inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano
ed il secondo, proposto in via consequenziale all'accoglimento del primo,
inerente alla fondatezza della questione di giurisdizione.
4.
Al ricorso ha resistito con controricorso la BG.
5.
La presenza del motivo di giurisdizione ha determinato
l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
6.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce: "violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 24 Cost., dell'art. 101 c.p.c.,
nonché dell'art. 17 del reg. CE 1896/2006, degli artt. 645, 163, 166 e
167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - Nullità della sentenza e/o del
procedimento
ex
art. 360 n. 4 c.p.c.".
Con il secondo motivo si prospetta: "violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 24, 111 Cost., degli artt. 101, 645, 163, 166 e
167 c.p.c., dell'art. 24 del reg. CE 44/2001; violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 5, 22, 24 e 26 Reg. CE 44/2001 e degli artt. 5 e
112 c.p.c. - Nullità della sentenza e/o del procedimento
ex
art. 360 n. 4
c.p.c.".
1.1. Il primo motivo si articola in una esposizione che pone la
"questione interpretativa dell'art. 17 Reg. Ce 1896/2006 circa gli effetti
dell'opposizione all'IPE" sotto distinti profili e precisamente:
a) sub
(I)1
in termini di: "interruzione ovvero estinzione del procedimento
ingiuntivo europeo";
b) sub (I)2 in termini di: "perdita di efficacia del
solo provvedimento di ingiunzione ovvero anche della domanda.
Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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