Sentenza Nº 02393 della Corte Suprema di Cassazione, 03-02-2020

Presiding JudgeFRASCA RAFFAELE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:2393CIV
Judgement Number02393
Date03 Febbraio 2020
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
fatto soltanto da epoca posteriore a quella dell'effettuazione del
vaccino antivaioloso, al quale Vincenzo Francesco Meli venne
sottoposto nel 1952 e nel 1959 (Cass. n. 07304 del 30/03/2011
«In
tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, il principio per cui il termine triennale per la
presentazione dell'istanza in sede amministrativa non può decorrere
prima che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo,
trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi
verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1992;
pertanto, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge solo se
alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno
[con riferimento anche alla sua eziologia], in caso contrario il termine
decorre dal momento in cui il soggetto risulti avere avuto conoscenza
del danno»),
non contiene alcuno stralcio decisivo della detta
sentenza, né indica esattamente in quale fase di merito, e
segnatamente in quella di appello, essa sarebbe stata prodotta, come
esattamente rilevato in controricorso della difesa erariale.
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Ud. 10/09/2019 PU
R.G. n. 12724/2018; relatore C. Valle
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2393 Anno 2020
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VALLE CRISTIANO
Data pubblicazione: 03/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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