Sentenza Nº 02321 della Corte Suprema di Cassazione, 31-01-2020

Presiding JudgeTIRELLI FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:2321CIV
Date31 Gennaio 2020
Judgement Number02321
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 27093-2012 proposto da:
VALENTINO ANTONIO, VALENTINO GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio
dell'avvocato TULLIO ELEFANTE, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
Civile Sent. Sez. U Num. 2321 Anno 2020
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 31/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente -
avverso la sentenza n. 305/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/10/2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Tullio Elefante e Francesca Subrani dell'Avvocatura
Generale dello Stato.
Fatti di causa
Valentino Antonio e Valentino Giuseppe impugnavano innanzi
alla CTP di Caserta l'avviso di accertamento con il quale era stato
rettificato il valore dichiarato della plusvalenza realizzata insieme alla
madre Simone Vincenza in seguito all'alienazione, con atto notarile
registrato il 3.11.2003, di un terreno edificatorio sito in Sessa
Aurunca in favore della società COGGIM s.r.I., pervenuto in quota alla
contribuente in seguito alla successione del defunto coniuge.
L'Ufficio, che operava la ripresa ad Irpef relativa all'anno di
imposta 2003, rilevava che la contribuente non aveva incluso la
plusvalenza realizzata nella dichiarazione dei redditi, avendo
precedentemente provveduto alla rivalutazione del fondo, ai sensi
dell'art. 7, comma 1 della I. n.448 del 2001, con perizia estimativa
del valore del cespite di C 584.230,36, superiore al valore di vendita
di C 500.000,00 dichiarato nell'atto di alienazione, non potendosi
applicare la normativa di favore prevista dall'art. 7 della I. n.448 del
2001 in relazione all'indicazione di un valore di vendita inferiore a
quello di perizia.
Ric. 2012 n. 27093 sez. SU - ud. 17-12-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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