Sentenza Nº 02201 della Corte Suprema di Cassazione, 30-01-2020

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:2201CIV
Judgement Number02201
Date30 Gennaio 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 5305-2017 proposto da:
PARADISO ROSA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NICOTERA n.29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO
ASSUMMA, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FRANCO MARIA MASTRACCHIO
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE
n.91, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA RITA MARIA R.
CECI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
DONATELLA LA LICATA e GIOVANNI LUPI
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2201 Anno 2020
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 30/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
avverso il decreto n.277/2016 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 01/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. ALESSANDRO
PEPE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati FRANCO MARIA MASTRACCHIO per parte
ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e
STEFANIA RITA MARIA R. CECI per parte controricorrente, che
ha concluso per il rigetto,
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art.195 del D.Lgs.
n.58/1998 Paradiso Rosa impugnava innanzi alla Corte di
Appello di Genova il provvedimento adottato nei suoi confronti
dalla Banca d'Italia prot.380811 dell'8.4.2014, notificato in
data 15.5.2014, con il quale le era stata comminata, nella sua
veste di componente il Consiglio di Amministrazione della
società Abbacus S.I.M. S.p.a., la sanzione amministrativa
complessiva di C 43.500 per carenze organizzative
nell'organizzazione e nei controlli interni alla società.
Si costituiva Banca d'Italia resistendo all'opposizione.
Con il decreto impugnato, cron.277 del 1.8.2016, la Corte
di Appello di Genova rigettava l'opposizione condannando
l'opponente alle spese del giudizio di merito.
La Corte territoriale riteneva innanzitutto superata, per
effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2015, la questione
di contrarietà del D.Lgs. n.58/1998 all'art.6 della Convenzione
E.D.U., sollevata dalla Paradiso sotto il profilo della mancanza
dell'udienza pubblica, avendo la normativa sopravvenuta
espressamente previsto la natura pubblica dell'udienza di
Ric. 2017 n. 05305
sez.
52 - ud. 11-07-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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