Sentenza Nº 02200 della Corte Suprema di Cassazione, 30-01-2020

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:2200CIV
Judgement Number02200
Date30 Gennaio 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
v()
sul ricorso 24455-2016 proposto da:
CHIAPPARELLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA n.76, presso lo studio dell'avvocato MARCO
SELVAGGI, che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA
CO.N.SO.B., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARI
-
}NI n.3
presso CO.N.SO.B., presso lo studio dell'avvocato PAOLO
PALMISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati SALVATORE PROVIDENTI e CHIARA FERRARO
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2200 Anno 2020
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 30/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
nonchè contro
ABBACUS SIM IN L.C.A. e PROCURA GENERALE PRESSO
CORTE DI CASSAZIONE
-
intimati
-
avverso il decreto n.108/2016 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA
udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. ALESSANDRO
PEPE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati MARCO SELVAGGI per parte ricorrente, che
ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e PAOLO
PALMISANO per parte controricorrente, che ha concluso per il
rigetto.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art.195 del D.Lgs.
n.58/1998 Chiapparelli Paolo impugnava innanzi alla Corte di
Appello di Genova il provvedimento adottato nei suoi confronti
dalla CO.N.SO.B. con delibera prot.19046 del 1.10.2014,
notificato in data 9.10.2014, con il quale gli era stata
comminata, nella sua veste di sindaco effettivo della società
Abbacus S.I.M. S.p.a., la sanzione amministrativa complessiva
di € 5.000 per violazione: (a) dell'art.21 comma primo lettera
d) e dell'art.15 del regolamento congiunto CO.N.SO.B. - Banca
d'Italia del 19.10.2007 per carenza dell'assetto procedurale
operativo della S.I.M.; (b) dell'art.21 comma primo lettere a) e
d), dell'art.15 del regolamento congiunto CO.N.SO.B. - Banca
d'Italia del 19.10.2007 e degli artt.39 e 40 del regolamento
Ric. 2016 n. 24455
sez.
52 - ud. 11-07-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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