Sentenza Nº 01733 della Corte Suprema di Cassazione, 27-01-2020

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:1733CIV
Date27 Gennaio 2020
Judgement Number01733
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 4319-2017 proposto da:
GRIMALDI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
VESALIO, 22, presso lo studio dell'avvocato NATALINO IRTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ARNAUD;
- ricorrente -
contro
CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA, V.MARTINI GIOVANNI
BATTISTA 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PROVIDENTI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO
PALMISANO, EMANUELA GARZIA;
- controricorrente -
1
Ric. 2017 n.4319 sez. S2 - ud.13/06/2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1733 Anno 2020
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 27/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 2821/2016 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 05/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del secondo
motivo di ricorso.
Uditi gli Avvocati Francesco Arnaud e Paolo Palmisano;
FATTI DI CAUSA
1. Con delibera n. 19358 del 16 settembre 2015 la Consob, con
riferimento alle operazioni di acquisto di azioni Banca Profilo spa
disposte da Arepo spa nel periodo tra il 21 giugno 2011 e il 27
maggio 2013, applicava a Matteo Ugo Michelazzi la sanzione
amministrativa pecuniaria di C 120.000, ai sensi dell'articolo 187
ter,
comma 3, lett. a) e b), del d. Igs n. 58 del 1998, nonché la sanzione
amministrativa accessoria, ai sensi dell'articolo 187
quater,
comma 1,
d. Igs n. 58 del 1998 per un periodo di 6 mesi, e, a Riccardo Grimaldi
la sanzione amministrativa pecuniaria di C 100.000, ai sensi articolo
187
ter,
comma 3, lettera b), del d. Igs n. 58 del 1998, nonché la
sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'articolo 187
quater,
comma 1, d. Igs n. 58 del 1998 per il periodo di 4 mesi, e alla Banca
Profilo Spa quale obbligata in solido,
ex
articolo 6 I. n. 689 del 1981 il
pagamento della sanzione di euro 220.000 pari all'importo delle
sanzioni inflitte a Michelazzi e Grimaldi.
La contestazione aveva ad oggetto il fatto che Michelazzi e
Grimaldi, in qualità di
trader
addetti al
desk negoziazione filiali
di
Banca Profilo, avevano posto in essere una manipolazione del
mercato mediante l'acquisto di azioni di Banca Profilo effettuato nella
negoziazione continua e nell'asta di chiusura, acquisti che, nell'arco
dell'intero periodo indicato, erano risultati idonei a sostenere
2
Ric. 2017 n.4319 sez. S2 - ud.13/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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