Sentenza Nº 01119 della Corte Suprema di Cassazione, 20-01-2020

Presiding JudgeGIANCOLA MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:1119CIV
Judgement Number01119
Date20 Gennaio 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2019 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
udito il Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA, che ha
chiesto l'inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l'avvocato Crucioli Mattia, che ha chiesto l'accoglimento per il
ricorrente;
udito l'avvocato Grassetti Fabrizio, che ha chiesto l'inammissibilità, in
subordine rigetto per il resistente.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 13 maggio 2014, il Tribunale di Roma rigettava
l'istanza con la quale i
G.P.
I aveva chiesto, ex art. 9 della
L. n. 898 del 1990, di essere assolto dall'obbligo di corrispondere all'ex
coniuge D.B. l'assegno di divorzio, e di vedersi ridotto
l'assegno per il mantenimento della figlia, con la corresponsione del
versamento diretto in favore della stessa.
Il reclamo dell'obbligato veniva rigettato dalla Corte d'Appello di
Roma, che, con decreto in data 19.7.2016, osservava che il
procedimento intrapreso non costituiva un mezzo per la revisione delle
determinazioni assunte in sede di divorzio, ma era, in tesi, volto ad
emendare l'alterazione dell'assetto economico delle parti dovuto a
circostanze sopravvenute rispetto a quelle statuizioni: il reclamo del
P.
, rilevava la Corte territoriale, mirava, invece, ad una loro
rivisitazione, in quanto le circostanze dedotte erano in prevalenza già
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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1119 Anno 2020
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Data pubblicazione: 20/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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