Sentenza Nº 00698 della Corte Suprema di Cassazione, 13-01-2020

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:698PEN
Date13 Gennaio 2020
Judgement Number00698
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sinito Vita, nata a Centuripe il 02/03/1947
avverso la sentenza del 05/07/2018 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Geppino Rago;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale
Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 05 luglio 2018, dichiarava
inammissibile per tardività l'appello proposto da Vita Sinito contro la sentenza,
pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 7
Penale Sent. Sez. U Num. 698 Anno 2020
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO
Data Udienza: 24/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
luglio 2017, adducendo la seguente testuale motivazione: «Premesso che
l'imputata è stata condannata con sentenza emessa in data 7 luglio 2017 (con
termine ordinario di 15 giorni per il deposito della motivazione) e depositata in
data 11 luglio 2017, si rileva la tardività dell'atto di appello presentato in data 21
novembre 2017, con conseguente inammissibilità dello stesso ex art. 591 co. 1
lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 585 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. che
pone come termine per la presentazione dell'impugnazione quello di trenta giorni
nel caso previsto dall'art. 544 co. 2 cod. proc. pen., ovvero di deposito della
motivazione da parte del giudice entro il quindicesimo giorno dalla lettura del
dispositivo. Nel caso in esame la presentazione dei motivi di appello è avvenuta
ben due mesi oltre la scadenza della suddetto termine».
2.
Contro la suddetta sentenza, Vita Sinito, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, la violazione
dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 cod. proc. pen..
Si sostiene che le sentenze emesse a seguito del rito abbreviato devono
essere notificate all'imputato che sia stato assente per tutto il corso del giudizio;
il termine per impugnare, infatti, decorre dalla notifica dell'avviso di deposito,
termine valido sia per il difensore che per l'imputato come previsto dall'art. 585,
comma 3, cod. proc. pen..
Nel caso in esame, invece, l'avviso prescritto dall'art. 442, comma 3, cod.
proc. pen. non risulta essere mai stato eseguito: di conseguenza, poiché al
momento della proposizione dell'appello, il termine per impugnare non era
ancora spirato, erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto l'inammissibilità
dell'impugnazione per tardività.
3.
La Terza Sezione Penale, assegnataria del ricorso, lo ha rimesso alle
Sezioni Unite, ravvisando un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto
proprio la questione sulla necessità o meno della notifica dell'estratto della
sentenza all'imputato assente, condannato a seguito di giudizio abbreviato.
Secondo una prima tesi, dopo la riforma della disciplina del processo
in
absentia,
all'imputato non comparso non è più dovuta la notifica per estratto
della sentenza prevista dagli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att.
cod. proc. pen., in quanto l'imputato è rappresentato dal difensore munito di
procura speciale. Infatti, essendo applicabili anche al rito abbreviato le
disposizioni del rito
in absentia
(in particolare, l'art. 420-bis cod. proc. pen.), le
suddette norme devono ritenersi implicitamente abrogate, così come la parallela
norma che, per il rito ordinario, all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen.,
prevedeva la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato che fosse rimasto
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