Sentenza Nº 00111 della Corte Suprema di Cassazione, 04-01-2018

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:111PEN
Judgement Number00111
Date04 Gennaio 2018
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gattuso Carmelo, nato a Reggio Calabria il 16/07/1967
avverso il decreto del 01/04/2016 della Corte di appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 28 gennaio 2015 il Tribunale di Reggio Calabria ha
imposto nei confronti di Carmelo Gattuso la misura della sorveglianza speciale
Penale Sent. Sez. U Num. 111 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
Data Udienza: 30/11/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
per un periodo di anni tre, con obbligo di residenza e del versamento di una
cauzione; gli indicatori della pericolosità, inquadrabili nella categoria soggettiva
di cui all'art. 4, comma 1, lett.
a),
d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, sono stati
desunti dalla presenza di due procedimenti penali a suo carico. Il primo,
conclusosi con la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione,
sospesa alle condizioni di legge, per il reato di cui all'art.
12-quinques
d.l. 8
giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, aggravato ai sensi
dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
la cui consumazione si colloca il 26 marzo 2010; il secondo, riguardante l'accusa
di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, individuabile
nella organizzazione territoriale locale di 'ndrangheta la cui attività si sviluppa
nella zona calabrese di Oliveto, reato per il quale l'interessato era stato rinviato a
giudizio nel corso del 2011, e dal quale è stato assolto in entrambi i gradi di
merito, per non aver commesso il fatto. Tale decisione non è definitiva, essendo
intervenuto annullamento della sentenza di secondo grado con pronuncia Sez. 1,
n. 55359 del 17/06/2016.
In relazione ad entrambe le accuse l'interessato risulta aver subito custodia
cautelare complessivamente per undici mesi, con riguardo ai fatti per cui ha
riportato condanna, e successivamente per un periodo imprecisato, in relazione
all'imputazione associativa, dalla quale è stato successivamente assolto.
La Corte di appello di Reggio Calabria con decreto del 1° aprile 2016 ha
parzialmente respinto l'appello proposto e, confermata l'imposizione della
misura, ne ha ridotto la durata ad anni due.
Richiamati i principi in tema di presupposti applicativi della misura di
prevenzione personale, con riferimento alla necessità di individuare indizi di
appartenenza alla compagine illecita, il citato provvedimento evidenzia gli
elementi di fatto in forza dei quali ritiene presente tale estremo e richiama a tal
fine le intercettazioni telefoniche relative a conversazioni svolte nel corso del
2008, già valutate nell'ambito del giudizio di merito, per desumere la sussistenza
della condizione legittimante in ragione della natura delle comunicazioni
intercorse tra il proposto ed esponenti di vertice della compagine illecita,
attinenti a circostanze rilevanti per la sopravvivenza del gruppo, la cui solidità, in
quel tessuto sociale, si ritiene dato acquisito.
In punto di attualità della conseguente pericolosità il decreto opera un
richiamo al principio ermeneutico, fondato su massime di esperienza, che ne
ritiene la persistenza nell'indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, in
conseguenza della stabilità del vincolo societario, dato che si presume, essendo
una caratteristica costitutiva del gruppo illecito, derivante da osservazioni di
natura empirica e sociologica, fino a quando non vi sia una dimostrazione di
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