n. 156 SENTENZA 21 maggio - 4 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dal Tribunale ordinario di Alessandria, con ordinanza del 15 febbraio 2012, e dalla Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 19 aprile 2012, iscritte, rispettivamente, ai nn. 157 e 160 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 35, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione dell'INPS, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Elisabetta Lanzetta per l'INPS e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di una controversia previdenziale - avente ad oggetto la restituzione delle somme trattenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulle retribuzioni dei ricorrenti, in costanza del rapporto di lavoro, a titolo di contributo di solidarieta' ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - l'adito Tribunale ordinario di Alessandria ha sollevato (r.o. n. 157 del 2012) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111. A tenore del quale le disposizioni di cui al richiamato art. 64 della legge n. 111 del 2011, la cui applicazione e' invocata nel giudizio a quo, «si interpretano nel senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio» e «In questo ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa». Premette il rimettente che la Corte di legittimita' aveva, con piu' sentenze, diversamente interpretato il citato art. 64, nel senso - favorevole alla tesi dei ricorrenti - che il contributo di solidarieta', ivi previsto, fosso dovuto solo sulle prestazioni pensionistiche gia' erogate e non anche sulle retribuzioni dei lavoratori ancora in servizio. Da qui la rilevanza della questione e la sua motivata non manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 (rectius: 111) della Costituzione, rispettivamente, per lesione dell'affidamento riposto dai cittadini nella certezza del diritto, vulnus al diritto alla difesa ed ingerenza del...

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