n. 87 SENTENZA 8 - 16 maggio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2110 del codice civile e dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati), promosso dal Tribunale ordinario di Arezzo nel procedimento vertente tra S.M. e l'INPS, con ordinanza del 20 ottobre 2011, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione di S.M. e dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per S.M., Antonietta Coretti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un procedimento civile promosso da S.M. per ottenere dall'INPS il pagamento della indennita' di malattia per 17 giorni nei quali, per la necessita' di sottoporsi a trattamento dialitico, si era assentato dal lavoro oltre il periodo massimo di malattia indennizzabile di giorni 180, l'adito Tribunale ordinario di Arezzo aveva ritenuto rilevante al fine del decidere, ed aveva quindi sollevato, con ordinanza del 16 giugno 2009, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2110 del codice civile, per contrasto con gli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche per i soggetti sottoposti a dialisi, cosi' come per i lavoratori malati di tubercolosi, sia superabile il limite massimo indennizzabile. 2.- La questione cosi' prospettata veniva dichiarata inammissibile, con sentenza di questa Corte n. 356 del 2010, «per l'inesatta identificazione del quadro normativo rispetto al sollevato dubbio di costituzionalita'», in quanto il massimo indennizzabile per i periodi di malattia non e' fissato dal denunciato art. 2110 cod. civ., ma da altre fonti cui detta norma rinvia. 3.- Lo stesso Tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha quindi riproposto la precedente questione, riformulandola con estensione della denuncia all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati), il...

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