n. 141 SENTENZA 19 - 28 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2, 26, 27, 34, 37, 44, 75, 78, lettera a), 123, 124, 131, da 135 a 138, da 142 a 154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219, da 221 a 232, da 238 a 241, 243, 244, 245 e 263 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011) e dell'art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati l'11-18 maggio 2011 e il 23-27 marzo 2012, depositati in cancelleria il 17 maggio 2011 ed il 30 marzo 2012 ed iscritti rispettivamente al n. 45 del registro ricorsi 2011 e al n. 64 del registro ricorsi 2012. Visti gli atti di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 45 del 2011, ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita' costituzionale di numerosi commi (novantanove) dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011). L'impugnativa, in ragione della sua dichiarata "complessita'", e' divisa dal ricorrente in due parti. La prima delle quali ha ad oggetto i commi (del predetto art. 1) attinenti alla materia del bilancio e della contabilita' pubblica (commi 2, 34, 37, 44, 75, 123, da 135 a 138, da 142 a 154, 195, 207, 263, raggiunti da convergenti censure di violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma della Costituzione, in relazione alla competenza legislativa statale in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario), ed alle materie dell'ambiente (comma 124, sul monitoraggio di impianti per la produzione di energia termoelettrica, denunciato per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e dei diritti sociali (comma 78, lettera a, sul requisito residenziale per l'ottenimento di un «bonus bebe'»), censurati per violazione degli artt. 3, 38, 117, secondo comma, lettera m), Cost. La seconda parte, della impugnazione aggrega le disposizioni di cui ai restanti commi (del medesimo art. 1) 26, 27, 131, da 163 a 204, da 209 a 212, 215, da 217 a 219, da 221 a 232, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245: tutti - direttamente o indirettamente - attinenti alla materia del disavanzo sanitario e censurati (in quanto autorizzativi di spese non obbligatorie ovvero attributivi alla Giunta di poteri riservati al Commissario straordinario) per profili vari di violazione degli obblighi discendenti dal concordato Piano di rientro o di interferenza od ostacolo all'attivita' od ai poteri del Commissario ad acta della Regione Campania, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 120 Cost.;

nonche', quanto al comma 27 (sulla inefficacia dei contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro), in riferimento anche all'art. 117, secondo comma, lettera l), sulla competenza statale in tema di «ordinamento civile». Per evitare superflue duplicazioni espositive, il puntuale contenuto delle singole disposizioni impugnate verra', per quanto rileva, richiamato in prosieguo, contestualmente all'esame delle correlative censure, nel Considerato in diritto. 1.1.- Si e' costituita la Regione Campania, che ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso - per «vizio di corrispondenza di contenuti tra la delibera recante la determinazione all'impugnazione ed il ricorso stesso», e per difformita', altresi', relative a specifiche censure - ed ha concluso, in subordine, per la sua infondatezza nel merito. 1.1.1.- Con successiva memoria, la resistente ha poi preso atto della rinunzia, nel frattempo formalizzata dal Presidente del Consiglio, relativamente ai seguenti (venticinque) commi dell'impugnato art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011: 2, 26, 131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232. Ha evidenziato, altresi', la Regione resistente che le disposizioni di cui agli ulteriori commi del medesimo art. 1 - 210, 211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241 e 243 - erano state, a loro volta, successivamente abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l'attuazione al Piano di Rientro del Settore Sanitario). Ed ha aggiunto che la legge regionale 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) e la gia' citata legge regionale n. 3 del 2012 avevano altresi' modificato varie altre disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011 in questione, in senso a suo avviso satisfattivo delle ragioni del Presidente del Consiglio. In particolare: - la legge regionale n. 14 del 2011, al suo art. 1, comma 1, lettera b), aveva definanziato, «per il corrente esercizio finanziario», gli interventi, l'erogazione di contributi e l'istituzione di fondi straordinari (censurati dal ricorrente per difetto di copertura) di cui ai commi da 164 a 166, da 176 a 179, da 181 a 191 e 203. - la legge regionale n. 3 del 2012 - al suo art. 1, commi 1, lettere a), b), c) e d), e 2, aveva modificato, rispettivamente, i commi 209, 221, da 224 a 230, e 244, eliminando, secondo essa resistente, i profili di contestata violazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario. Nel merito delle ulteriori censure, la Regione ha argomentato come segue. Quanto al comma 34, si assume che sarebbe l'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) a disciplinare l'attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, richiamando il principio di territorialita' ex art. 119 Cost. e in applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Sicche', essendo il recupero dell'evasione fiscale attivita' prettamente statale, la quantificazione delle maggiori risorse derivanti dalla attivita' medesima non puo' che avvenire ad opera dello Stato, con la conseguenza che la disposizione impugnata «e' volta a riconoscere in capo alla Giunta regionale il compito di ripartire le risorse attribuite alla Regione Campania tra i fondi espressamente indicati dalla norma stessa». Quanto al comma 37, esso sarebbe stato mal interpretato dalla difesa erariale, disponendo invece una misura del tutto compatibile con l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e finalizzata al contenimento della spesa del personale. Quanto al comma 44, la Regione osserva preliminarmente che il conto consuntivo e' in fase di approvazione e che, in ogni caso, la mancata certificazione potrebbe al piu' impedire l'utilizzo, per il parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013, delle risorse per economie di bilancio e non gia' la loro iscrizione al bilancio stesso. Peraltro, si evidenzia che le economie di spesa considerate dalla disposizione impugnata riguardano risorse a destinazione vincolata provenienti da mutuo regionale (in base alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo»), nonche' da fondi statali destinati all'agricoltura ed alle foreste (legge regionale 3 agosto 1981, n. 55 «Disciplina degli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364» e legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 «Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale»), sicche', essendo gia' accertate, ben possono essere reiscritte in bilancio con deliberazione giuntale ai sensi della legge regionale di contabilita' 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76) segnatamente, ai sensi degli artt. 41, commi 2 e 3, e 29. Inoltre, la resistente sostiene che le anzidette risorse sarebbero gia' state rifinalizzate a parziale finanziamento del piano di forestazione del 2010, dovendosi quindi ritenere che, con la norma impugnata, il legislatore regionale non abbia fatto altro che autorizzare la Giunta regionale a deliberare «un'ulteriore rifinalizzazione delle suddette risorse ancora disponibili a parziale rifinanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013. Come del resto avvenuto in sede di bilancio gestionale 2011 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 18/4/2011 (U.P.B. 1.74.174 - capitolo 1200), trovando copertura con quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2010 a destinazione vincolata». Quanto al comma 75, la struttura ivi prevista sarebbe volta ad implementare i meccanismi procedurali del federalismo fiscale, in attuazione della legge n. 42 del 2009, e successivi decreti attuativi, in forza dell'art. 119 Cost. Cio' premesso, la resistente assume che la disposizione denunciata non provvederebbe direttamente all'istituzione della struttura di raccordo, ma demanderebbe alla Regione l'avvio di una collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) per la futura creazione...

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