n. 225 SENTENZA 16 - 19 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 12 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2012 ed iscritto al n. 160 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012, la Regione autonoma Sardegna ha promosso, con riferimento agli articoli 3, primo comma, lettera a), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 3, 39, 41, 97, 117 e 119 della Costituzione, nonche' al «principio dell'affidamento e della sicurezza giuridica», questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. - Riferisce la Regione ricorrente che, in base alla predetta disposizione, «a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro»;

e «Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa». 2.1. - Secondo la ricorrente, l'articolo in esame, nella misura in cui si applica anche al personale della Regione e degli enti pubblici tutti che operano nel territorio sardo, viola la competenza legislativa regionale in materia di «stato giuridico ed economico del personale», conferita alla Regione a statuto speciale dall'art. 3, primo comma, lettera a) dello statuto, poiche' l'utilizzo del sistema dei buoni pasto come forma di rimborso spese per i dipendenti atterrebbe al complessivo trattamento retributivo del personale. A nulla varrebbe obiettare, prosegue la Regione Sardegna, che la disposizione censurata va annoverata tra le «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» ai sensi dell'art. 3, alinea, dello Statuto, in quanto si tratterebbe, comunque, di una norma di dettaglio. A questo proposito, sarebbe violato anche l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' la disposizione in esame invaderebbe la sfera di competenza regionale nella materia «coordinamento della finanza pubblica». D'altronde, prosegue la ricorrente, le garanzie dell'autonomia della Regione Sardegna sarebbero ancor piu' robuste di quelle statutarie, dato che, come la...

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