n. 215 SENTENZA 3 - 18 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 15 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2012 ed iscritto al n. 159 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 15 ottobre 2012 e depositato il successivo 19 ottobre, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha (tra le altre) proposto in via principale - per violazione dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3 e 6 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La ricorrente premette, in termini generali, che l'impugnazione (comprendente anche la disposizione in esame) ha carattere subordinato all'ipotesi in cui si dovesse intendere che le norme censurate siano destinate ad applicarsi anche nel territorio regionale, o che comunque pongano attualmente limiti o vincoli ad essa, nonostante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis dello stesso decreto-legge. Ed esclude che - non contenendo le norme impugnate alcuna specifica menzione circa la loro applicabilita' alle autonomie speciali - esse pongano alcun vincolo ai modi con i quali in futuro le «procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione» ne disciplineranno eventualmente l'applicazione. Nel merito, la Regione osserva che la disposizione censurata - la quale stabilisce che «ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera» - ha un contenuto limitativo delle precedenti disposizioni che, in tema di dimensionamento della rete scolastica, prevedevano l'assegnazione del dirigente scolastico...

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