n. 204 SENTENZA 3 - 18 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Tribunale di Tivoli, nel procedimento vertente tra L. F. e il Comune di Guidonia Montecelio ed altra, con ordinanza del 30 maggio 2012, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 30 maggio 2012, depositata in cancelleria il 6 novembre 2012 (reg. ord. n. 260 del 2012), il Tribunale di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione ed all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), questione di legittimita' costituzionale degli articoli 96, terzo comma, del codice di procedura civile e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui escludono pro quota lo Stato, ove gravato dell'onere del patrocinio gratuito in favore della parte vittoriosa, dal novero dei beneficiari delle somme oggetto di condanna irrogata ai sensi del suddetto art. 96, terzo comma, in ipotesi di responsabilita' aggravata. Il giudice rimettente espone che nel giudizio a quo l'attore, ammesso al gratuito patrocinio, ha chiesto la condanna di un Comune e delle Assicurazioni Generali s.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta da un ciclomotore causata da una serie di buche stradali, nonche' al pagamento di una somma da determinare in via equitativa per un danno qualificato «punitivo», a causa della mancata conclusione della controversia in via stragiudiziale. Dall'esame delle prove raccolte, il giudice ritiene essere stata raggiunta la prova della responsabilita' del Comune convenuto per omessa custodia e per l'assenza di manutenzione della strada in questione, e di dovere quindi procedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attore. In particolare, in riferimento alla domanda relativa al suddetto danno «punitivo», per avere i convenuti resistito in giudizio senza addivenire ad un accordo stragiudiziale, stante l'evidenza dei fatti per cui e' causa, il giudice rimettente osserva che essa risulta contenuta nell'atto di citazione notificato «nel maggio 2009»;

sicche' deve ritenersi che tale domanda sia riferita all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., dal momento che il terzo comma dello stesso...

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