n. 193 SENTENZA 3 - 17 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria» concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani), e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 2-4 ottobre 2012 e il 16-19 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 5 e il 22 ottobre 2012 ed iscritti al n. 132 e al n. 164 del registro ricorsi 2012. Visti gli atti di costituzione delle Regioni Lombardia e Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati dello Stato Filippo Bucalo e Gesualdo d'Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Maria Lucia Tamborino per la Regione Lombardia, Luigi Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto. Ritenuto in fatto 1.- Il presente giudizio trae origine da due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri. 2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 2-4 ottobre 2012, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria» concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani). Nel ricorso si rileva che la norma censurata sostituisce il comma 12 dell'art. 40 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica, e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria - concernenti il periodo di allenamento e addestramento dei cani), stabilendo che l'attivita' di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, sull'intero territorio regionale ove non e' vietata la caccia, puo' iniziare fin dal primo di agosto. Premette il ricorrente che l'attivita' di allenamento e addestramento dei cani e' assimilabile in tutto e per tutto alla materia della caccia. Il suo svolgimento dovrebbe ritenersi consentito senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento all'uopo istituite dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo cui i piani faunistico-venatori indicano (tra l'altro) «le zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale». Il Presidente del Consiglio precisa che l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha affermato che consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani nel periodo indicato dalla norma regionale impugnata «determina un evidente ed indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta e indiretta una mortalita' aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate» in quanto si svolge «durante il periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici (dalla stagione degli accoppiamenti all'indipendenza della prole dalle cure parentali)», e che, pertanto, tale attivita' non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di settembre, escludendo in ogni caso i mesi che vanno da febbraio ad agosto, come chiarito nei pareri indirizzati alle regioni in merito alle proposte di calendario venatorio. Ad avviso del ricorrente la norma regionale impugnata, prevedendo che l'attivita' di allenamento e addestramento dei cani possa svolgersi sull'intero territorio regionale ove non e' vietata la caccia, anche in periodi di caccia chiusa, si porrebbe in netto contrasto con le citate disposizioni statali contenute nella legge n. 157 del 1992, la quale, dettando disposizioni per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, stabilisce standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale. Il Presidente del Consiglio evidenzia, pertanto, la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 3.- La Regione Lombardia si e' costituita in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. La Regione preliminarmente eccepisce l'inammissibilita' del ricorso in quanto le argomentazioni del Presidente del Consiglio si basano su un parere dell'ISPRA che in concreto risulta essere una comunicazione di carattere personale, inviata all'on. Andrea Zanoni (deputato al Parlamento europeo) in risposta ad una sua richiesta del 10 agosto 2012, peraltro non depositata dal ricorrente. Altro profilo di inammissibilita' viene dedotto in relazione alla genericita' delle censure sollevate con riguardo alla pretesa violazione dell'esclusiva competenza in materia ambientale. La difesa della Regione, poi, contesta la lettura della norma censurata effettuata dal ricorrente, secondo la quale essa consentirebbe l'attivita' di addestramento anche nei periodi di caccia chiusa. La Regione, sotto tale profilo, sostiene che l'arco temporale di svolgimento dell'attivita' di addestramento cani non deve necessariamente coincidere con il periodo della stagione venatoria. Inoltre, sempre secondo la Regione, non vi sarebbe violazione di standard minimi di tutela che costituiscono limite alla potesta' legislativa e regolamentare delle regioni, in quanto, per l'individuazione dei predetti standard, dovrebbe prendersi in considerazione il parere rilasciato dall'ISPRA nel 1994 «Documento orientativo sui criteri di omogeneita' e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria», inviato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero dell'ambiente ai fini della successiva trasmissione alle Regioni. Tale parere del 1994 sarebbe stato pienamente rispettato dalla normativa regionale. A cio' la difesa regionale aggiunge la considerazione della natura facoltativa e non vincolante del parere dell'ISPRA e, comunque, l'emanazione del parere invocato dal ricorrente (del 2012) in data successiva a quella della approvazione della legge regionale impugnata. 4.- In data 26 aprile 2013 la Regione ha depositato memoria difensiva, ribadendo le argomentazioni esposte nell'atto di costituzione in giudizio. 5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 16-19 ottobre 2012, ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani). Nel ricorso si rileva che l'art. 2, comma 2, della impugnata legge regionale fa riferimento ad un tipo di identificazione dei giovani cani, effettuata mediante tatuaggio, che contrasterebbe sia con la normativa comunitaria, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., sia con i principi fondamentali della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT