N. 228 SENTENZA 19 - 22 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO , Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanita' relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione), promosso dalla Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento vertente tra D. S. F. e l'Azienda USL di Pescara, con ordinanza del 6 maggio 2010, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di D. S. F. e dell'Azienda USL di Pescara;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Franco Di Teodoro per D. S. F. e Tommaso Marchese per l'Azienda USL di Pescara.

Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 6 maggio 2010, la Corte d'appello di L'Aquila, sezione lavoro e previdenza, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanita' relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione), in riferimento agli artt.

97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.

La disposizione censurata stabilisce che 'Gli incarichi di direttore amministrativo, direttore sanitario in corso nelle Aziende Sanitarie d'Abruzzo non conferiti dai direttori generali in carica alla data della presente legge cessano, se non confermati, entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale. Nessun compenso e indennizzo e' corrisposto al direttore amministrativo o direttore sanitario in caso di mancata conferma'.

1.1.- La questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio civile in grado di appello, promosso dall'appellante D. S. F., ex direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. di Pescara, contro questa ultima, avverso la sentenza n. 2035 del 6-27 novembre 2008, resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Pescara.

La citata sentenza - come riferisce il rimettente - aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento, da parte dell'appellante (lavoratore subordinato a tempo determinato), per la risoluzione del rapporto di lavoro prima del decorso del termine quinquennale, contrattualmente stabilito, su iniziativa dell'AUSL, che aveva receduto in forza dell'art. 4, comma 1, della citata legge regionale n. 20 del 2006.

Sotto il profilo della rilevanza, la Corte d'appello osserva che, se la disposizione sospettata venisse espunta dall'ordinamento, la risoluzione del contratto di lavoro sarebbe illegittima, perche' non prevista e consentita da norma alcuna, e, pertanto, la pretesa fatta valere in giudizio sarebbe fondata.

In punto di non manifesta infondatezza, la Corte rimettente ritiene che la norma regionale censurata sarebbe incompatibile con i principi costituzionali che regolano il buon andamento della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, Cost., in quanto la stessa, prevede un 'potere discrezionale, incondizionato ed assoluto, del soggetto che subentri nella carica di Direttore Generale di una AUSL, di espellere dalle loro cariche il Direttore Sanitario ovvero il Direttore Amministrativo o entrambi' in contrasto anche con quanto ritenuto in merito dalla giurisprudenza costituzionale piu' recente.

Infatti, se e' pur vero - prosegue il rimettente - che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2006, ha ritenuto che tale potere concerne l'organizzazione amministrativa regionale in materia sanitaria, in quanto volto a garantire 'all'interno di essa, la consonanza di impostazione gestionale tra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati', tuttavia, e' da ricordare come la stessa Corte, con le successive sentenze n. 81 del 2010 e n. 103 del 2007, abbia precisato che la 'cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali 'interni' di livello generale viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialita' e, in particolare, il principio di continuita' dell'azione amministrativa, che e' strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa'.

Nell'ordinanza di rimessione vengono altresi' ricordate ulteriori decisioni con cui questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime norme sia statali che regionali, in quanto tali norme, come quella oggetto del presente scrutinio, non garantivano la continuita' dell'azione amministrativa e una distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione (cfr. sentenze n 81 del 2010, n. 161 del 2008 e n. 103 del 2007), ledendo, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialita'.

Pertanto, a giudizio del rimettente, le predette considerazioni portano a concludere che il giudizio a quo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, questione non manifestamente infondata per quanto attiene al prospettato contrasto tra la norma regionale censurata e gli evocati parametri costituzionali.

  1. - Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo, premettendo un'articolata ricostruzione degli atti di causa che hanno portato alla pronuncia in primo grado del Giudice del lavoro del Tribunale di Pescara e al successivo appello avverso la medesima.

    In particolare, la parte ricorrente ricorda che la fattispecie di cui trattasi investe un rapporto di lavoro con incarico di direttore sanitario della ASL di Pescara, iniziato il 2 maggio 2005, a seguito di deliberazione n. 663 del 2005 del direttore generale, all'epoca in carica, dell'azienda ospedaliera di Pescara, che correlava la durata dell'incarico stesso a quella del direttore generale, la cui scadenza era fissata al 15 gennaio 2007.

    La durata del rapporto veniva, poi, modificata, con successiva deliberazione n. 80 del 3 febbraio 2006, che stabiliva un termine finale quinquennale, ferma la decorrenza del rapporto dal 2 maggio 2005, in ragione dell'affermata necessita' di conformare il rapporto di diritto privato alla normativa vigente. Tale contratto, modificativo del precedente quanto alla durata, veniva sottoscritto dall'interessato il 7 febbraio 2006.

    Successivamente, in forza dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 20 del 2006, il nuovo direttore generale, subentrato al precedente nel gennaio 2007, con nota n. 6347 del 23 marzo 2007, comunicava al D. S. F. che non intendeva confermarlo nel ruolo ricoperto e lo invitava a voler manifestare la sua volonta' di recedere dal contratto in essere con l'azienda sanitaria.

    A seguito, poi, del mancato recesso da parte dell'interessato dall'incarico ricoperto, il direttore generale, con lettera prot. n.

    7236 del 6 aprile 2007, comunicava allo stesso la risoluzione del contratto con decorrenza dal 9 aprile 2007, richiamando, a motivazione di essa, in particolare, l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n...

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