N. 243 SENTENZA 20 - 25 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 9, della legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata nel procedimento vertente tra Staffieri Michele ed altra ed il Consorzio Area Sviluppo Industriale - Matera ed altri, con ordinanza del 18 maggio 2010, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, nel corso del giudizio di impugnazione avverso gli atti di un procedimento espropriativo di aree per la realizzazione di un insediamento produttivo, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 42, 43 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 9, della legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), nella parte in cui prevede che i Piani approvati ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) o della legge regionale 29 luglio 1994, n. 32 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la stessa legge regionale n.

41 del 1998 ed hanno una validita' di due anni, durante i quali i Consorzi provvedono ad adottare i nuovi strumenti di pianificazione, con le procedure previste dalla legge medesima.

Il Collegio rimettente osserva che la questione e' rilevante nel giudizio, tenuto conto della circostanza che la delibera n. 25 del 13 giugno 2000 di approvazione del progetto, dichiarativa della pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere in questione, trova giuridico sostegno proprio e soltanto nel ripristino di efficacia che la citata disposizione, mediante riapprovazione ex lege, ha assicurato alla strumentazione urbanistica consortile di cui al d.P.G.r. n. 192 del 21 febbraio 1979 e al d.P.G.r. n. 319 del 12 aprile 1985, da tempo scaduta (atteso che l'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante 'Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali', ha a suo tempo fissato il termine di efficacia decennale dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale).

La questione viene ritenuta dal giudice a quo anche non manifestamente infondata. Nella ordinanza di rimessione si ricorda che le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dal d.P.R. n. 218 del 1978 sono considerate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili per effetto dell'art. 53 di tale decreto, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di espropriazione, l'approvazione dei piani implica la valutazione della preminenza dell'interesse pubblico su quello privato (Consiglio di Stato, sezione IV, 3 giugno 1996, n. 720). I...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT