N. 245 SENTENZA 20 - 25 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra P.A. e M.A. e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 17 novembre 2009, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole 'nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano'.

1.1. - In punto di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adito da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria dell'illegittimita' del diniego opposto dall'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio.

In particolare, riferisce che in data 27 luglio 2009 i ricorrenti avevano chiesto all'ufficiale dello stato civile di procedere alla pubblicazione della celebrazione del matrimonio, producendo la documentazione prevista dalla allora vigente formulazione dell'art.

116 cod. civ.

Il successivo 28 agosto, quindi, gli stessi avevano chiesto che il matrimonio venisse celebrato.

Il 31 agosto 2009, l'ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un 'documento attestante la regolarita' del permesso di soggiorno del cittadino marocchino', cosi' come previsto dall'art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more.

1.2. - Tanto premesso in fatto, il giudice a quo prospetta l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta, giacche' essa contrasterebbe:

con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita';

con l'art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;

con l'art. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali e' ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;

con l'art. 31 Cost., perche' interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;

con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU).

In particolare, il remittente precisa che il matrimonio costituisce espressione della liberta' e dell'autonomia della persona, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio e' oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili dell'uomo, caratterizzati dall'universalita'.

Inoltre, l'art. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica agevola la formazione della famiglia, 'esclude la legittimita' di limitazioni di qualsiasi tipo alla liberta' matrimoniale'.

La liberta' di contrarre matrimonio, prosegue il Tribunale di Catania, trova fondamento anche in altre fonti. A questo riguardo richiama l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il gia' citato art. 12 della CEDU e l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunita' europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. In particolare, con specifico riferimento all'art. 12 della CEDU, il remittente osserva che la predetta norma 'ricomprende la liberta' matrimoniale tra quei diritti e liberta' che devono essere assicurati senza distinzione di sorta' e che, 'pur prevedendo che tale diritto debba essere esercitato nell'ambito di leggi nazionali', tuttavia, la stessa non consente 'che queste ultime possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli'.

  1. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.

    2.1.- L'Avvocatura dello Stato precisa, da un lato, che la modifica contenuta nella disposizione censurata 'deve essere letta congiuntamente' al nuovo testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)...

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