n. 219 SENTENZA 9 - 18 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma 23, e 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra D.T.C. ed altri e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con ordinanza del 9 maggio 2012, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di costituzione di D.T.C. ed altri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l'avvocato Sandro Campilongo per D.T.C. ed altri. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 9 maggio 2012, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2012, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 della Costituzione, e dell'art. 12, comma 10, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. 2.- Il rimettente espone di essere stato adito da docenti e insegnanti in servizio presso istituti scolastici ricompresi nell'ambito della propria competenza territoriale, i quali chiedevano, da un lato, dichiararsi l'illegittimita' della sospensione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici disposta dal comma 23 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, con il conseguente riconoscimento del diritto al trattamento giuridico e retributivo spettante in virtu' delle previsioni contrattuali vigenti, senza tener conto delle contestate riduzioni, a tal fine prospettando violazione di legge e sollevando dubbi di legittimita' costituzionale della suddetta disposizione, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 41, 42, 53, 97 e 98 Cost.;

dall'altro, accertare l'avvenuta abrogazione della disciplina sull'indennita' di buonuscita a decorrere dal 1° gennaio 2011, per effetto del comma 10 dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, con conseguente declaratoria di illegittimita' del perdurante prelievo del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione - operato a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennita' di buonuscita - e domanda di restituzione degli accantonamenti eseguiti, prospettando, in via subordinata, questione di legittimita' costituzionale per la disparita' di trattamento a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico rispetto ai lavoratori privati, non assoggettati ad alcun prelievo in relazione all'accantonamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro. 3.- Tanto premesso, il Tribunale, richiamato il contenuto dell'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, che prevede: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14», ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale in riferimento a diversi parametri in ragione delle seguenti motivazioni. 3.1.- La norma impugnata violerebbe l'art. 53 Cost., in quanto non si sarebbe in presenza di mere riduzioni della spesa pubblica, ma la disposizione in esame istituirebbe veri e propri tributi, che dovrebbero rispettare i principi di universalita', capacita' contributiva e progressivita' di cui al suddetto parametro costituzionale. Diversamente, la norma impugnata colpirebbe solo il personale della scuola all'interno di un'amplissima categoria di cittadini e di lavoratori, senza considerare la progressivita' e la capacita' contributiva, penalizzando quello con minore anzianita' di servizio, cosi' dando luogo anche alla violazione dell'art. 3 Cost. 3.2.- Sarebbe, altresi', violato l'art. 2 Cost., in relazione all'art. 3 Cost., venendo lesi i principi di uguaglianza, ragionevolezza legislativa e solidarieta' sociale, politica ed economica. L'onere connesso alla riduzione della spesa, determinato dalla eccezionalita' della situazione economica internazionale, avrebbe dovuto essere posto a carico...

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