n. 215 SENTENZA 9 - 18 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra D.S. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 2 maggio 2012, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l'avvocato Antonietta Coretti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, con ordinanza depositata il 2 maggio 2012 (r.o. n. 221 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), «nella parte in cui esclude per i lavoratori interinali, successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilita' di cumulare nell'anzianita' aziendale utile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennita' di mobilita' anche il periodo prestato in forza del contratto di lavoro interinale». 1.1.- La rimettente premette di essere chiamata a pronunciare nel giudizio di appello promosso, con ricorso depositato il 28 agosto 2008 (r.g. n. 665/2008), dalla signora D.S. nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, 30 agosto 2007, n. 219. In punto di fatto, la Corte d'appello espone: che la sig.ra D.S. ha lavorato presso la societa' Worldgem spa, quale impresa utilizzatrice, dal 19 giugno al 31 dicembre del 2000, in forza di contratto di lavoro temporaneo, stipulato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), sottoscritto con l'agenzia Lavoro Temporaneo spa;

che il contratto e' stato prorogato fino al 31 marzo 2001;

che, successivamente, e' stato stipulato un nuovo contratto di lavoro temporaneo con scadenza al 31 gennaio 2002, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2002;

che il 2 agosto 2002 la lavoratrice e' stata assunta dalla impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 2 settembre 2002 fino al licenziamento avvenuto in data 30 aprile 2003;

che il 2 maggio 2003 la lavoratrice ha chiesto all'INPS l'erogazione della indennita' di mobilita', ma la sua istanza e' stata respinta. La rimettente precisa che la domanda, oggetto del giudizio, si fonda sull'applicabilita', anche alla concreta situazione dell'appellante, dell'art. 16 della legge n. 223 del 1991, che riconosce il diritto all'indennita' di mobilita' ai lavoratori occupati alle dipendenze della impresa ammessa alla mobilita' per almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e, comunque, non a termine. La Corte territoriale riferisce che, con la sentenza di primo grado, e' stata esclusa la possibilita' di computare, nel periodo utile ai fini della maturazione del diritto all'indennita' di mobilita', quello lavorato dalla ricorrente presso l'impresa utilizzatrice in forza di contratti di lavoro interinale. Il giudice a quo osserva che, computando anche il periodo prestato in forza di quest'ultimo tipo di rapporto, la lavoratrice rientrerebbe nella previsione dell'art. 16 della legge n. 223 del 1991, in quanto risulterebbe dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data della messa in mobilita' ed avrebbe prestato la propria attivita' presso la medesima impresa da almeno dodici mesi continuativi. In questa accezione - aggiunge la Corte rimettente - risulterebbe sussistente anche il requisito della continuita' del rapporto, dal momento che il passaggio dal contratto di lavoro interinale a quello subordinato alle dirette dipendenze dell'impresa sarebbe avvenuto «senza soluzione di continuita'». La rimettente rileva che, all'epoca della formulazione della norma in esame, nel nostro ordinamento non esistevano figure di rapporti di lavoro subordinato diverse da quelle tradizionali del contratto a tempo determinato, disciplinato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), la quale lo ammetteva soltanto in alcune ipotesi eccezionali, e del contratto a tempo indeterminato, dato che l'utilizzazione di manodopera da parte di soggetto diverso dal datore di lavoro formale era vietata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), e non esistevano forme diverse riconducibili all'area, di origine extragiuridica, della cosiddetta "flessibilita'". La Corte d'appello osserva che, nel quadro normativo sommariamente richiamato, l'art. 16 della legge n. 223 del 1991, nell'escludere dal proprio ambito di applicazione i rapporti di lavoro fondati su un contratto a tempo determinato, mirava ad escludere le ipotesi di ricorso fraudolento a questo tipo di contratto, al solo scopo di includere i relativi lavoratori nei benefici riconosciuti a seguito della messa in mobilita'. Il collegio rimettente rileva che gli attuali problemi applicativi della norma, come quelli prospettati nel giudizio a quo, devono essere considerati con riguardo al mutato quadro normativo, caratterizzato dall'introduzione, a partire dalla legge n. 197 del 1996 (recte: legge 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione), di forme legittime di diversa imputazione dei rapporti di lavoro subordinato, riferibili sul piano formale ad un'agenzia di lavoro, e, sul piano sostanziale, all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro tra l'appellante e la Worldgem spa si sarebbe svolto, nel periodo dal 19 giugno 2000 al 30 agosto 2002, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge n. 197 del 1996 (recte: n. 196 del 1997). In sostanza, l'appellante sarebbe stata dipendente di Lavoro Temporaneo spa ed utilizzata da Worldgem spa in forza di contratto di lavoro temporaneo;

successivamente, «senza soluzione di continuita'», a partire dal 2 settembre 2002, essa sarebbe stata assunta da Worldgem spa in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato fino alla data del licenziamento, avvenuto il 30 aprile 2003. 1.2.- Il giudice a quo ritiene che occorra verificare se la situazione dell'appellante, formalmente fuori dall'ambito di applicazione della norma, sia compatibile con i principi costituzionali, in particolare con l'art. 3 Cost. Ad avviso della Corte d'appello, si dovrebbe valutare la peculiarita' della posizione dei lavoratori dipendenti da un'agenzia di lavoro interinale nel mercato del lavoro e, quindi, nell'ordinamento giuridico non solo nazionale, ma anche europeo, considerando, al riguardo, la direttiva comunitaria 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale), attuata con il decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 (Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale). In particolare - precisa la Corte di merito - tanto la disciplina comunitaria che quella nazionale rispondono al principio della identita' delle condizioni di lavoro e di occupazione tra lavoratori interinali e quelli impiegati direttamente dall'utilizzatore. Al riguardo, la rimettente riporta il considerando n. 14 della direttiva comunitaria n. 2008/104/CE, secondo cui: «Le condizioni di base di lavoro e d'occupazione applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbero essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero a tali lavoratori se fossero direttamente impiegati dalla impresa utilizzatrice per svolgervi lo stesso lavoro», nonche' l'art. 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 24 del 2012, secondo cui: «Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte». La Corte territoriale rileva, inoltre, come tanto la direttiva comunitaria, che la normativa nazionale di attuazione (che, sul punto, ha modificato la formulazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 276 del 2003), prevedano il diritto del lavoratore interinale o somministrato di essere informato dall'utilizzatore dei posti vacanti, in modo da potere concorrere, unitamente ai dipendenti di quest'ultimo, alla copertura di quei posti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 6 della direttiva comunitaria n. 2008/104/CE e art. 23, ultimo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 24 del 2012). La rimettente ricorda anche che l'art. 6, comma 2, della citata direttiva comunitaria vieta agli Stati membri di adottare norme che impediscano la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo...

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