n. 201 SENTENZA 9 - 16 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, nel procedimento vertente tra Iardella Maria Teresa e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Lecco con ordinanza dell'8 ottobre 2013, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'8 ottobre 2013 la Commissione tributaria provinciale di Lecco ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 1.1.- Il rimettente solleva la questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione in quanto, prevedendo per i dirigenti ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario un prelievo addizionale con aliquota del dieci per cento sui compensi variabili erogati sotto forma di bonus o di stock options che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, violerebbe gli artt. 3 e 53 Cost. Quanto al primo parametro, il prelievo in questione sarebbe irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini, sottoponendo a maggiore tassazione chi svolge le proprie mansioni con una determinata qualifica in uno specifico settore - quello finanziario - e non chi, rivestendo la medesima qualifica, le svolga in un settore economico diverso. In tal modo si introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione in violazione del principio di uguaglianza a parita' di reddito. Inoltre, il prelievo addizionale previsto dalla disposizione censurata contrasterebbe altresi' con il principio di capacita' contributiva espresso dall'art. 53 Cost., presupposto a cui commisurare il concorso di ciascun soggetto alla spesa pubblica. 1.2.- Il giudice a quo riferisce di essere stato adito da un dirigente di un istituto di credito finanziario italiano che, percependo una retribuzione in parte fissa ed in parte variabile sotto forma di bonus e di stock options in ragione dei risultati raggiunti, dopo aver vanamente...

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